Naspi precari 2023: i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione INPS

L’indennità di disoccupazione NASpI 2023 riguarda anche il personale a tempo determinato della scuola.

Infatti, i precari annuali hanno il contratto in scadenza il prossimo mese di giugno.

Gli interessati, pertanto, potranno presentare la domanda per il sussidio di disoccupazione Naspi, se sono in possesso dei requisiti richiesti.

ESAMINIAMI I REQUISITI RICHIESTI PER IL 2023 

Nel 2022 sono stati modificati i requisiti Naspi con la Legge di Bilancio, motivo per cui è  stato eliminato il requisito delle 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi che precedono la perdita del lavoro.

Per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI 2023, i precari della scuola devono possedere i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione – Si considera disoccupato chi è privo di impiego e abbia perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiara in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.
  • Requisito contributivo – occorrono almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Si evidenzia che  lo stato di disoccupazione non deve essere conseguente a scelta dell’avente diritto, motivo per cui restano  esclusi dalla Naspi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. 

Le eccezioni previste sono: 

  1. dimissioni per giusta causa, indotte da comportamenti altrui che rendono improseguibile il rapporto di lavoro (circ. n. 163 del 20.10.2003)
  2. dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ovvero a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
  3. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  4. risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  5. licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  6. licenziamento disciplinare.