MOBILITA’ E PRECEDENZE LEGGE 104- ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO

SONO STATI RIVOLTI ALLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE SINDACALE ALCUNI QUESITI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 104 SIA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ CHE PER QUANTO ATTIENE ALL’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO. IN PARTICOLARE IL QUESITO VERTESULL’APPLICAZIONE DELL’ART.21 LEGGE 104 E ART.33 COMMA 6.

PREMESSO QUANTO DETTO, A PARERE NOSTRO LA SITUAZIONE DEVE ESSERE COSI’ INQUADRATA

La legge 104/92 tutela i diritti delle persone disabili E prevede alcune agevolazioni su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori disabili.

Destinatari 

ART.21

1. l’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi O con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,  ha diritto di: precedenza in sede di trasferimento a domanda;

Per usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 21 della legge 104/92 sono necessarie:

a.     la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato;

b.     invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%).

ART.33 COMMA 6

1) l‘art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso“.

Per usufruire delle agevolazioni di cui all’art 33 della legge 104/92 è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato.

DOCUMENTAZIONE 

ALLA DOMANDA VA ALLEGATO RISPETTIVAMENTE  

PER ART.21 :

–          la certificazione di handicap e di invalidità (nel caso dell’art. 21)- ANCHE CON DISTANTE CERTIFICAZIONE OSSIA INVALIDITA’ CIVILE E STATO DI HANDICAP NON NECESSARIAMENTE GRAVE 8ART.3 COMMA 1) 

PER ART.33 COMMA 6

–          la certificazione di handicap grave CON INVALIDITA’ 100%