LAVORATORI FRAGILI: PROROGA AL 30 APRILE PER IL MANTENIMENTO IN MALATTIA?

Con l’approvazione della legge 26 febbraio 2021 (cosiddetto decreto milleproroghe) si è  prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologica.  In conseguenza, anche i termini relativi alla sorveglianza sanitaria vengo prorogati (quindi lavoratori fragili e smartworking).

La legge di bilancio 2021, all’art.1 comma 481, ha già previsto l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021, equiparandone il trattamento a quello previsto per i lavoratori posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva.

Le istituzioni scolastiche DOVREBBERO , pertanto, per prorogare lo stato di lavoratore fragile sino alla data del 30 aprile 2021, far sottoporre a visita i lavoratori interessati . Abbiamo contattato per le vie brevi il Ministero affinchè provveda ad emanare nota di chiarimento. In attesa facciamo presente che:

La disciplina attuativa relativa alla gestione dei lavoratori fragili è contenuta nella circolare dell’INAIL dell’11.12.2020-CLICCA QUI PER SCARICARE

Con il messaggio  del 9 novembre 2020 Messaggio numero 4157 del 09-11-2020  e del 15 gennaio 2021 – Messaggio numero 143 del 15-01-2021l‘Inps ha fornito indicazioni sulle novità, introdotte dalla legge di bilancio, riguardo la tutela della malattia per i lavoratori fragili, pubblici e privati.

Tenuto conto della  proroga prevista dalla legge di bilancio, le assenze dal servizio dei lavoratori fragili che non possono prestare la propria attività in smart working, sono qualificate – da un punto di vista giuridico ed amministrativo – alla stregua di malattia da Covid (vedi nota MI 1585 dell’11.09.2020) e sono equiparate a ricovero ospedaliero. Ciò comporta che non possano essere assoggettate alla c.d. “trattenuta Brunetta” la quale prevede che per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio) e che il relativo periodo di assenza non sia considerato utile ai fini del periodo di comporto, ovvero ai fini del decorso del periodo massimo di assenze per malattia di cui il personale della scuola può fruire conservando il posto di lavoro.

PROSPETTO NORMATIVO SITUAZIONE PERSONALE FRAGILE OVVERO IN QUARANTENA