LAVORATORI FRAGILI: PRESA IN GIRO DA PARTE DEL PARLAMENTO

In un nostro precedente resoconto-clicca qui per scaricare-  abbiamo evidenziato come nei provvedimenti legislativi emanati in questi due anni di pandemia ( commi 2 e 2/bis  – art. 26 del DL 17/3/2020 n° 18 , rinnovate con i  comma 3/bis e comma 3/ter dell’art. 17 – legge 18/02/2022 n° 11.), il personale scolastico appartenente alle categorie definite “lavoratori fragili” ha potuto godere di due tutele : il lavoro agile o Smart working  e l’equiparazione della eventuale malattia al “ricovero ospedaliero” senza computo dell’assenza nel “periodo di comporto contrattuale”.

Orbene,nel testo definitivo del D.L.  24.3.2022, n.24, approvato dal Governo sono state cassate  entrambe le tutele. 

Appariva chiaro che non si trattava di una dimenticanza ma di una vera e propria volontà politica di cassare le tutele per detta categoria di personale (e già è facile colpire chi più ha bisogno!!)

Evidentemente, il Parlamento nell’esame del testo del D.L., da convertire in legge si è posto “lo scrupolo” ed  ha approvato tutti gli emendamenti al DL 24/3/2022 n.°24 , ivi compreso il ripristino delle tutele a favore dei lavoratori fragili rinnovellando i commi 2 e 2/bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n.° 18.

Sembrava che tutto andasse per il meglio, anche a seguito dell’intervento del Ministro Brunetta, tanto che era quasi certa l’estensione delle tutele di cui ai commi 2 e 2/bis del d.l. 18/2020 ( lavoro agile ove possibile ed equiparazione della eventuale malattia al ricovero ospedaliero,  per evitare di attingere al cd. “periodo di comporto contrattuale” ) fino al 30 giugno p.v. Infatti, le preesistenti analoghe tutele sopra citate erano scadute con il termine dello stato di emergenza, vale a dire il 31 marzo 2022.

Appariva, quindi,  chiaro che le tutele potessero avere  decorrenza retroattiva, vale a dire dal 1° aprile u.s., proprio per dare continuità alle equivalenti previgenti statuizioni normative.

Invece, inopinatamente,  il provvedimento di conversione in legge del D.L. 24  entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla G.U. previa definitiva approvazione, il che potrebbe avvenire entro il 23 maggio p.v. Tale situazione determinerà un vuoto dal 1 marzo al 22 maggio con una decurtazione rispetto ai termini temporali di vigenza la validità delle coperture garantite dalle tutele ora ripristinate ma con decorrenza 23 maggio. 

Mai abbiamo dovuto riscontrare che una conversione in legge interrompesse la continuità della protezione legislativa; mai nella nostra legislazione una legge che pone rimedio a una “dimenticanza” di un decreto legge non disponga una sanatoria per il tempo trascorso dal vuoto colpevolmente omesso dal governo,  proprio per dare  una logica continuità a una pur prevista tutela e ridare giustizia ai lavoratori della scuola.  Ennesima vergogna dei nostri parlamentari ed ennesima dimostrazione di quanto sia tenuta in considerazione la scuola dal Governo e dal Parlamento.