LA CHIAMATA VELOCE: QUANDO SARA’ EFFETTUATA

Precisiamo, prima di tutto che sarà possibile presentare tra il 28 agosto e il 1 settembre 2020, per 5 giorni, le istanze di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata (c.d. “Chiamata veloce”). Le istanze di partecipazione saranno disponibili in via telematica. 

PROCEDURA
Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici scolastici comunicano, entro il termine del 27 agosto, i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali ed inserimento in piattaforma al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare istanza. Tra il 28 agosto e il 1 settembre gli aspiranti interessati potranno presentare domanda.

Gli USR pubblicheranno entro il 2 settembre 2020, gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi suddivisi per ciascuna delle procedure disporranno, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risultano in posizione utile.
Le operazioni di immissione in ruolo dovranno concludersi entro il 7 settembre. Terminate le immissioni in ruolo della procedura “per chiamata”, dovranno essere avviate immediatamente le operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS, da concludersi entro il giorno 14 settembre 2020.

DOCENTI INTERESSATI 
La procedura riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo (GaE, GM2016, GM2018) i quali possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.
In particolare, i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo in una certa Regione, potranno presentare domanda di partecipazione per un’altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione
I soggetti inseriti nelle GAE, potranno, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.
I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, che sono già presenti in due province, possono scegliere comunque una sola Regione.

Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato.
In altri termini non possono partecipare alla procedura soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina.

ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI GIÀ AVVIATE
Gli uffici scolastici accantonano e rendono indisponibili i posti messi a concorso per l’anno 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge, che prevede che nel caso in cui sussistano procedure concorsuali iniziate, ma non concluse, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, i posti messi a concorso per l’anno di riferimento. Quindi i posti che sono destinati ai nuovi concorsi banditi nell’anno 2020 non potranno essere utilizzati per questa procedura di reclutamento

La domanda andrà presentata tramite apposita piattaforma ministeriale indicando la Regione prescelta. Le domande presentate con modalità differenti non saranno prese in considerazione. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:

1) Scegliere la Regione di partecipazione
2) Indicare la Provincia  o le Province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della Regione scelta;
3) Nel caso di più Province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna Provincia, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa;
4) In caso di un’unica Provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra i posti per i quali si partecipa.

RIPARTIZIONE FRA GRADUATORIE
Le assunzioni a tempo indeterminato in questione riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione 50% tra le graduatorie concorsuali a cui viene eventualmente attribuito il posto dispari, e 50% alle GAE.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: 

a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

Questo significa che, con riferimento a tale meccanismo (c.d. “Call Veloce”),  i vincitori di un concorso ordinario (ovvero un concorso pubblico selettivo per titoli  ed esami, come il Concorso ordinario 2016) avranno priorità rispetto a coloro che sono presenti nelle GM di un concorso straordinario 2018 (es: GM 2018).

Nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

EFFETTI DELLA RINUNCIA OVVERO DELLA ACCETTAZIONE 
In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al citato decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.

Al termine della procedura gli elenchi degli aspiranti perdono efficacia. Questo significa che gli elenchi così creati saranno utilizzati solamente ai fini della procedura in questione e la loro validità si esaurirà una volta individuati i docenti destinatari della proposta di nomina.
Per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico successivo, qualora rimangano ancora posti vacanti e disponibili, si darà lungo a una nuova chiamata e a un nuovo elenco degli aspiranti. 

CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.