IMMISSIONI IN RUOLO 2021: ASSUNZIONI E DEPENNAMENTO DA ALTRE GRADUATORIE

Fra le domande più frequenti che ci vengono poste quelle che riteniamo per il momento meritevoli di urgente approfondimento, riguardano gli effetti che si determinano, laddove il docente sia presente anche in altre graduatorie concorsuali o GAE, e abbia accettato ovvero assunto servizio in una delle altre graduatorie. in cui è presente.

Per dare esito a tale domanda occorre necessariamente analizzare le varie casistiche in cui un docente potrebbe essere coinvolto.

  1. CASO- DOCENTE INCLUSO IN GAE POSTO COMUNE E POSTO SOSTEGNO    Laddove il docente accetti nomina in ruolo su posto comune (ma anche curriculare per classe concorso scuole secondarie) non verrà depennato dalla graduatoria del Sostegno per l’a.s. 2021/2022. In tale modo, ove durante le operazioni si dovesse conseguire il diritto anche alla nomina in ruolo su posto di sostegno, sarà convocato regolarmente e potrà rinunciare alla nomina già conseguita su posto comune per accettare quella sul sostegno. Solo dal 1.9.2022, l’UST competente procederà a cancellare il docente dalla graduatoria di posto sostegno.  Appare evidente che tale situazione vale anche nel  e cioè prima nomina su sostegno e poi successiva nomina su posto curriculare). Tanto si verifica, però, sempre che il docente superi nell’a.s. 2021/2022 il periodo di prova, nel caso in cui non venga superato  (per qualsiasi ragione dipendente o  indipendente dalla volontà dello stesso) si resta nell’altra graduatoria. Se lo stesso docente, oltre che in GAE è presente anche in graduatoria concorso straordinario 2018 oppure 2020 ovvero GPS oppure ancora in concorso ordinario 2016, si avrà la cancellazione, dopo il superamento del periodo di prova, da tutte le graduatorie ad eccezione di quella relativa al CONCORSO ORDINARIO 2016. ATTENZIONE: Questa clausola vale solo per gli immessi in ruolo da GAE dall’a.s. 2020/2021 e non riguarda gli immessi in ruolo dagli anni precedenti (per esempio coloro che sono stati immessi in ruolo dall’a.s. 2019/2020) 
  2. CASO: RINUNCIA A NOMINA IN RUOLO DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 E POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE NOMINA IN RUOLO DA GAE PROVINCIALE OVVERO GPS (se approvato decreto sostegni bis)                              Il docente presente nel concorso straordinario regionale 2018 può legittimamente rinunciare alla nomina in ruolo su base regionale (per esempio perchè non vi sono posti nella provincia di residenza) essendo interessato ad accettare nomina in ruolo da GAE provinciale in quanto in posizione utile per il ruolo per l’a.s. 2021/2022 oppure anni scolastici successivi.
  3. CASO: NOMINATO IN RUOLO 1.9.2020 DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 CHE VIENE CONVOCATO DA GAE PROVINCIALE.                                            Tenendo conto di quanto sopra detto, appare evidente che l’UST avrebbe dovuto cancellare il docente dalla GAE però potrebbe verificarsi che lo stesso docente ancora non ha ricevuto dal Dirigente Scolastico comunicazione di conferma in ruolo ovvero lo stesso DS non lo ha comunicato al sistema informativo del Ministero. In questo caso essendo l’a.s. in corso e non essendo intervenuto il depennamento, il docente ha titolo ad essere nominato in ruolo.  Si ha diritto a conseguire comunque la nomina se non si è superato il periodo di prova (per qualsiasi causa).