IMMISSIONE IN RUOLO DAL 1^ SETTEMBRE 2021 E VINCOLO DI PERMANENZA NELLA SEDE

In previsione, si spera, delle prossime operazioni di immissione in ruolo, ci sono state rivolte alcune domande con richiesta di chiarimento circa il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione.

A tal fine vogliamo chiarire:

I neoimmessi in ruolo dal 1.9.2021 (come quelli del 2020/21) sono soggetti al vincolo triennale che impedisce  di presentare anche domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria nonché di ricevere incarichi a tempo determinato in altre classi di concorso/gradi ai sensi dell’art. 36 del CNNL.

Tale norma, art. 399 D.L.vo 297/94, prevede solo due deroghe:

  1. Per coloro che potrebbero essere rilevati soprannumerari nella scuola di assegnazione rispetto all’a.s. 2022/2023;  
  2. Per il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare:
    • alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
    • al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 

    ATTENZIONE: La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta  condizionata alle situazioni che siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie. 

Ciò premesso, appare evidente che chi sarà  immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 non potrà presentare domanda di trasferimento  per l’anno scolastico successivo, essendo soggetti al vincolo triennale, con l’eccezione dei casi sopra previsti. Relativamente, poi, alla presentazione della domanda di assegnazione provvisorie, valgono in generale le stesse regole perché il vincolo triennale si estende anche a tali operazioni.

In ogni caso, per l’a.s. 2021/2022, per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria,  sono state introdotte  due deroghe che riguardano situazioni tutelate da altre normative vigenti (che sicuramente dovrebbero valere anche per l’a.s. 2022/2023)  e quindi hanno potuto (e potranno…) produrre domanda di assegnazione provvisoria: 

  1. docenti con figli di età inferiore ai 3 anni (ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs.151/2001 T.U. sulla maternità, che prevede per questa casistica la c.d. assegnazione temporanea);
  2. docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).