Ci pervengono quesiti da parte di docenti di ruolo interessati a chiedere l’aspettativa per accettare incarichi di supplenza .
Per rispondere a detti quesiti dobbiamo partire dall’analisi dell’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Secondo quanto previsto dalla norma contrattuale, il personale docente a tempo indeterminato può accettare supplenze solo su posto intero e in discipline o classi di concorso diverse rispetto a quella di titolarità.
La tipologia di aspettativa in esame consente ai docenti di ruolo di sospendere temporaneamente il proprio servizio di ruolo per intraprendere, presso altra istituzione scolastica oppure in diverso ordine scolastico, una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Si tratta di una possibilità prevista per garantire la massima flessibilità ai docenti, ma anche per sanare temporanee e contingenti esigenze di organico nelle scuole. In questo caso, il docente è retribuito con lo stipendio iniziale dell’incarico annuale afferente alla tipologia di supplenza ottenuta.
Ciò vuole dire che se per esempio nel ruolo degli insegnanti elementari il docente vanta 15 anni di serbizio con uno stipendio mensile netto di euro 1800 euro e accetta incarico annuale nella scuola media su posto di sostegno, lo stipendio che sarà corrisposto sarà quello iniziale del docente del predetto ordine e grado di scuola (in questo caso per esempio ci potrebbe essere una perdita di circa 200 euro mensili)
Si badi bene, però, che i docenti di ruolo possono richiedere l’aspettativa per supplenza solo se la supplenza riguarda un posto intero e si tratta di una classe di concorso diversa da quella in cui sono titolari.
In ogni caso, i docenti in anno di prova, nonchè quelli assunti con decorrenza 1.9.2025 non possono accedere all’aspettativa per assumere altri incarichi di supplenza. Questo intervento normativo risponde alla necessità di garantire un percorso formativo e professionale regolare, senza interruzioni o deviazioni che potrebbero pregiudicare il consolidamento della posizione lavorativa acquisita o in via di acquisizione.
Quindi, quei docenti che hanno superato una procedura concorsuale o sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, al momento della nomina, hanno tempo cinque giorni per accettare o rinunciare alla sede assegnata, una volta accettata la sede, non può presentare domanda di aspettativa per accettare una supplenza, men che meno può rinunciare successivamente per impegnarsi in incarichi diversi da quelli legati alla nomina ottenuta. Anche in questo caso, la disciplina intende preservare la certezza degli incarichi nelle scuole e la regolarità delle nomine.
Riteniamo che l’unico caso possibile a questo vincolo sia quello del docente che, vincitore di concorso per la classe per esempio A028 ottenga nomina a tempo determinato finalizzato al ruolo o da GPS 1 FASCIA SOSTEGNO OPPURE DA MINI CALL VELOCE. Infatti. tale incarico anche se per l’a.s. 2025/2026 è a tempo determinato rappresenta il viatico per svolgere anno di prova ed ottenere la nomina in ruolo, in sostanza si tratta di altra forma particolare di reclutamento comuqne finalizzata al ruolo. Invitiamo chi si trova o verrà a trovarsi in detta situazione a chiedere in ogni caso all’USR dove è stata conferita la nomina in ruolo e si è accettata chiarimenti in merito, in quanto il MIM non ha ben disciplinato tale eventualità
Il docente che dal 1.9.2025 sta già svolgendo l’anno di prova non può in alcun modo richiedere o ottenere aspettativa per accettare incarichi di supplenza presso altre scuole o gradi di istruzione.
L’Art. 3, comma 4 del D.M. n. 137 dell’11.07.2025 ha stabilito che “…I docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo
determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.”
Vogliamo, qui ribadire che una delle condizioni imprescindibili per poter beneficiare dell’aspettativa per accettare incarico di supplenza è l’assegnazione su posto intero. In altre parole, il docente di ruolo può lasciare temporaneamente la propria cattedra esclusivamente per coprire l’intero orario previsto da un altro incarico, non per accettare supplenze spezzoni o a tempo parziale.
Inoltre, è necessario che la supplenza riguardi una classe di concorso differente da quella di titolarità. Ad esempio, un docente di ruolo su italiano e latino – A011 nelle scuole secondarie di secondo grado può richiedere aspettativa per una supplenza annuale in Italiano scuola media A012 a condizione che il posto sia intero.
Ricapitolando, allora vi è:
- Possibilità di chiedere aspettativa solo su posto intero;
- Possibilità solo su classe di concorso diversa dalla propria;
- Esclusione assoluta durante l’anno di prova;
- Esclusione per i docenti destinatari di nomina in ruolo che non abbiano ancora perfezionato l’accettazione della sede.
SULL’ARGOMENTO RITENIAMO UTILE ALLEGARE UN INTERVENTO DELL’USR UMBRIA: NOTA DEL 21 LUGLIO USR UMBRIA SULLE SUPPLENZE A.S.2025-2026