Nell’ambito scolastico si fa ancora confusione sui provvedimenti di competenza della scuola di “RICOSTRUZIONE DI CARRIERA” –“RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA“, nonchè di PROGRESSIONE DELLA CARRIERA
La ricostruzione della carriera è la domanda che viene prodotta dal personale della scuola che, superato il periodo di prova, chiede il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali.
Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici diventi interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. Infatti, il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:
- anni 16 per i docenti della scuola secondaria
- anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
- anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
- anni 20 per il restante personale ATA
In definitiva, allora, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile anche ai fini giuridici e progressione di fasce stipendiali e sarà considerato, pertanto, anche “ai fini giuridici” quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria, e 18 o 20 anni per il personale ata.
Sull’argomento, è intervenuto anche IL MEF con un chiarimento del 15 maggio 2024 inviato alle Ragionerie Territoriali dello Stato.
La nota è importante per due motivi:
- il primo motivo risiede nel fatto che il riallineamento della carriera riguarda tutto il personale immesso in ruolo prima dell’a.s. 2023/2024 in quanto prima di tale data il riconoscimento del servizio non di ruolo avveniva con parte degli anni validi ai fini della carriera – cioè per i docenti almeno 6 mesi di servizio oppure ininterrottamente dal 1 febbraio sino al termine delle attività didattiche e partecipazione agli scrutini – mediante la valutazione di 4 anni più 2/3 ai fini giuridici ed economici, utili per il passaggio da una fascia all’altra della carriera stipendiale, e restante part, cioè 1/3 , ai soli fini economici (non utile per il passaggio di classe stipendiale).
- il secondo motivo risiede nel fatto che dalle immissioni in ruolo dall’a.s. 2023/2024 tutto il servizio non di ruolo prestato dal personale docente, anche inferiore ai 6 mesi e senza più la condizione della partecipazione agli scrutini, è utile ai fini giuridici ed economici, non operando pertanto i 4 anni più 2/3 con la perdita del restante parte di 1/3 degli anni di servizio ndr.
La nota del MEF, poi, chiarisce che il riallineamento della carriera deve considerarsi come scaturente da accordo sindacale mediante una clausola negoziale relativa al CCNL 1988/90, che non comporta la necessità della presentazione di altra istanza da parte del personale docente.
In altri termini, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza i quattro anni oltre ai 2/3 della parte restante del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito dal CCNL e la sua utilità i fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio (di cui al prospetto sopra esposto).
L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurato accertamento. Proprio per questo invitiamo il personale che si trova nelle sopra citate condizioni (cioè al raggiungimento delle anzianità giuridiche ed economiche sopra indicate e che vanta una parte di servizio non di ruolo riconosciuto per 1/3 ai soli fini economici) di controllare se risulta emesso il relativo provvedimento da parte della scuola.
Richiamiamo l’attenzione sul fatto che il riallineamento essendo un “diritto del docente il cui soddisfacimento deriva da un obbligo della P.A. a provvedere in merito senza richiesta da parte del dipendente” non è soggetto a prescrizione.
In ogni caso, comunque, si intende anche chiarire CHE IL PERSONALE DELLA SCUOLA, SEPPURE NON SOGGETTO ALLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO, POTREBBE, OVE NON SOLLECITASSE, ENTRO 5 ANNI DALL’INSORGERE DI TALE DIRITTO, L’AMMINISTRAZIONE AD EMETTERE IL PROVVEDIMENTO, POTREBBE INCORRERE NELL’APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI (CI SONO RAGIONERIE TERRITORIALI CHE APPLICANO, A NOSTRO AVVISO ILLEGITTIMAMENTE, TALE PRESCRIZIONE)
Premesso quanto sopra, il personale della scuola, che ha una anzianità di servizio non di ruolo riconosciuta per 1/3 ai fini economici (controllare a tal fine il decreto di ricostruzione di carriera) e che abbia raggiunto, fra servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto, l’anzianità, secondo l’ordine e grado di scuola in cui è titolare e sopra indicate, le anzianità corrispondenti, E’ INVITATO A:
- Controllare il proprio decreto di ricostruzione di carriera e le fasce stipendiali nel cedolino.
- Inviare un sollecito scritto (preferibilmente tramite PEC) alla segreteria della scuola qualora siano già trascorsi i termini senza l’applicazione del beneficio.
L’occasione è propizia per chiarire anche che vi è un altro provvedimento che la scuola è obbligata ad emettere ed E’ IL PROVVEDIMENTO DI PROGRESSIONE DELLA CARRIERA.
Vediamo di cosa si tratta:
Mentre il decreto di ricostruzione di carriera è emesso a seguito della domanda prodotta dall’interessato (dal 1.9. al 31 12 dell’anno scolastico da cui decorre la conferma in ruolo) e il decreto di riallineamento è emesso nelle tempistiche di raggiungimento degli anni di servizio sopra riportati, IL PROVVEDIMENTO DI PROGRESSIONE DI CARRIERA è altra tipologia di provvedimento, che diventa IMPORTANTISSIMO, fra l’altro, proprio alla vigilia dell’anno scolastico che precede il collocamento a riposto.
- Attivazione automatica: La scuola è tenuta a monitorare i traguardi temporali del personale tramite il sistema SIDI. Non occorre alcuna domanda da parte del lavoratore.
- Nessuna finestra temporale: Il decreto non è legato alla scadenza del 28 febbraio o del 31 dicembre. Va emesso immediatamente dopo la maturazione del diritto (ovvero il mese successivo al raggiungimento degli anni richiesti).
- I Gradoni stipendiali: Per il personale assunto a tempo indeterminato, gli scatti scattano al compimento del:
- Fascia 0-8 anni: Posizione stipendiale di ingresso (ex Classe 0) per i neoimmessi in ruolo.
- Fascia 9-14 anni: Si raggiunge al compimento del 9° anno di servizio utile.
- Fascia 15-20 anni: Si raggiunge al compimento del 15° anno di servizio utile.
- Fascia 21-27 anni: Si raggiunge al compimento del 21° anno di servizio utile.
- Fascia 28-34 anni: Si raggiunge al compimento del 28° anno di servizio utile.
- Fascia 35 anni e oltre: Ultima qualifica stipendiale, attiva dal compimento del 35° anno di servizio fino al pensionamento
- Gli iscritti alla FLP SCUOLA FOGGIA, ovvero coloro che, ISCRIVENDOSI, intendono ottenere un controllo generalizzato della propria posizione giuridica ed economica, possono prenotare appuntamento e recarsi in sede dal LUNEDI’ AL GIOVEDI’ POMERIGGIO, portando il decreto di ricostruzione di carriera e l’ultimo provvedimento che gli è stato notificato dalla scuola per la progressione di carriera