I COMMISSARI ESTERNI NOMINATI A FOGGIA PER GLI ESAMI DI STATO 2023: ECCO L’APPLICAZIONE DEL MINISTERO

Cliccando il link appresso indicato- COMMISSARI ESTERNI – è possibile accedere  ai nominativi dei commissari esterni nominati per gli esami di maturità per l’a.s. 2022/2023 in ciascuna scuola di 2^ grado della provincia di Foggia (ma anche di altre province).

In proposito, come al solito, non mancano lamentele circa la mancata nomina come presidente o commissario, a favore addirittura di personale pensionato (si pensa anche da circa 8 anni !!!) ovvero con minori anni di età. Ora, se è pur vero che le nomine sono elaborate dal sistema informativo del Ministero (sarà vero???) ci risulterebbe che, comunque, gli uffici regionali (con le strutture territoriali ?) possono, prima che siano pubblicati gli elenchi, intervire per apportare modifiche. Non sarebbe sbagliato che il Ministero chiarisca tale situazione.

Si ricorda che la  commissione di maturità 2023 è composta da 7 membri:
1 Presidente di commissione (esterno);
3 membri esterni;
3 mebri interni.

I criteri relativi alle modalità delle nomine sono dettate da un mai modificato Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 

In detto decreto sono elencati i seguenti criteri secondo l’ordine di precedenza:

  1. Dirigenti scolastici in servizio negli istituti statali di istruzione secondaria superiore, nei convitti nazionali e negli educandati femminili;
  2. Dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli scuole superiori;
  3. Docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statale con lavoro a tempo indeterminato e almeno dieci anni di servizio di ruolo compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  4. Docenti come sopra che abbiano svolto, però, per almeno un anno nell’ultimo triennio – compreso l’anno in corso – l’incarico di dirigente scolastico;
  5. Docenti come al punto scrivi numero che abbiamo svolto per almeno un anno nell’ultimo trienno l’incarico di collaborato del dirigente scolastico;
  6. Docenti in servizio in istituto di istruzione secondaria superiori statali con rapporto a tempo indetermintato e servizio di ruolo di almeno dieci anni provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica;
  7. Docenti come sopra però sprovvisiti di laurea;
  8. Professori universitari di prima e seconda fascia;
  9. Ricercatori universitari confermati;
  10. Direttori di istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  11. Docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  12. dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni;
  13. docenti di istituti di istruzione secondaria collocati a riposo da non più di tre anni.

Si fa anche presente che :

  • Il Presidente di commissione è nominato nell’ambito del comune di servizio o di residenza, secondo l’ordine della preferenza che ha espresso;
  • Nell’ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l’ordine delle preferenze espresse;
  • D’ufficio nel comune di servizio o residenza, quando non è stato possibile nominarlo in base alla preferenze espresse.

Nel caso in cui non si potessero rispettare queste fasi territoriali si procede alla nomina in ambito regionale mentre le nomine in ambito interregionale sono disposte solo in casi eccezionali e dal Direttore Generale competente. In tutti i casi l’ordine di assegnazione viene fatto a partire da un criterio di viciniorità.

Relativamente alla possibilità di rinuncia alla nomina, si fa presente che non è consentito ai componenti le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

La precisazione è contenuta nella O.M. 45/2023 riguardante lo svolgimento dei prossimi esami di Maturità.

In caso di impossibilità adeguatamente motivate, le sostituzioni di componenti le commissioni saranno disposte dal dirigente scolastico nel caso dei membri interni, dall’USR (UST) nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, è possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.