Una nostra iscritta, docente di ruolo in servizio in una scuola primaria, ci ha appena fatto pervenire una richiesta di chiarimenti in ordine agli obblighi che graverebbero sui docenti nel seguire corsi di formazione e aggiornamento deliberati dal Collegio dei Docenti. Nella richiesta, la nostra iscritta ci ha evidenziato che dopo aver letto uno specifico articolo su un giornale specializzato in legislazione scolastica, le sono sorti dubbi in proposito atteso che nell’articolo si sosterebbe che il docente non sarebbe obbligato a frequentare i corsi seppur deliberati dal Collegio dei docenti.
Ciò posto, questa organizzazione sindacale, al fine di rispondere non solo al quesito ma anche per portare un contributo di chiarezza all’annoso dibattito in merito all’obbligatorietà delle attività di formazione e aggiornamento in servizio per il personale docente, con pareri spesso contrastanti e comportamenti difformi all’interno delle istituzioni scolastiche (con talvolta ordini addirittura di servizio dei dirigenti che imporrebbero la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento)
Come Organizzazione Sindacale, riteniamo doveroso intervenire con una nota di chiarimento a carattere strettamente tecnico-giuridico, con risvolti ovviamente a carattere sindacale, finalizzata a ricondurre la materia nell’alveo del quadro normativo e contrattuale vigente, con particolare riferimento al raccordo tra la pianificazione delle attività e la tassatività dei tetti orari.
- La formazione nel quadro delle attività funzionali: la tassatività dell’Art. 44 del CCNL
Il primo elemento di diritto da riaffermare con chiarezza attiene alla collocazione oraria delle attività formative deliberate. La formazione non costituisce un monte ore autonomo, aggiuntivo o illimitato, ma deve necessariamente trovare capienza all’interno degli obblighi di servizio definiti dall’Articolo 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
Il comma 3 del succitato articolo ripartisce le attività funzionali all’insegnamento in due blocchi distinti e non comunicabili, ciascuno della durata massima di 40 ore annue:
- Lettera A-PRIME 40 ORE: Adempimenti dovuti per le riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l’informazione alle famiglie e, specificamente, le attività di formazione deliberate dal Collegio.
- Lettera B-SECONDE 40 ORE: Attività specifiche dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e dei GLO.
Sotto il profilo strettamente contabile e organizzativo, ne deriva che l’approvazione e lo svolgimento di moduli formativi deliberati ad inizio anno scolastico (ad esempio, un pacchetto da 10 ore erogato nel mese di settembre) andrà a erodere in via definitiva e irreversibile il plafond della Lettera A. Per il resto dell’anno scolastico, pertanto, l’Amministrazione disporrà di sole 30 ore per la copertura di tutti i Collegi dei docenti (ordinari e straordinari), dei dipartimenti e dei colloqui con le famiglie.
- Superamento del tetto orario: il diritto alla retribuzione o all’esonero formale
Poiché l’andamento dell’anno scolastico può richiedere la convocazione di sessioni collegiali straordinarie non preventivabili, lo sforamento del limite delle 40 ore complessive della Lettera A configura una fattispecie ampiamente prevista dalla giurisprudenza giuslavoristica.
I tetti orari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale sono indisponibili e non possono essere derogati in peius né da deliberazioni maggioritarie del Collegio dei Docenti, né da atti unilaterali di gestione del Dirigente Scolastico. Una volta raggiunta la 40ª ora complessiva di impegni documentati all’interno della Lettera A, la prestazione professionale del docente cessa di essere dovuta a titolo gratuito.
Al verificarsi di tale esubero strutturale, il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare alternativamente due soli percorsi legittimi:
- La via contrattuale-economica: Disporre la retribuzione delle ore eccedenti come attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, gravanti sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), secondo la misura oraria stabilita dalla Tabella 5 allegata al CCNL e previo accordo in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
- La via amministrativa (Esonero): Disporre un formale provvedimento scritto di esonero del docente dalla partecipazione alle successive attività collegiali o agli ulteriori Collegi dei docenti, per un monte ore equivalente allo sforamento accumulato, a garanzia del rispetto del sinallagma contrattuale. 3. Competenza del Collegio e diritto all’auto-aggiornamento: il superamento del vincolo esclusivo
Un ulteriore profilo di criticità concerne l’estensione del vincolo derivante dalle delibere del Collegio dei Docenti. Sebbene l’Articolo 7 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico) conferisca al Collegio la competenza a deliberare le iniziative di aggiornamento e formazione in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e le priorità nazionali (ex L. 107/2015), tale potestà non può tradursi in un obbligo di frequenza esclusiva dei soli corsi interni organizzati dall’istituzione scolastica (spesso legati a finanziamenti PNRR).
Il potere di programmazione dell’organo collegiale deve coordinarsi con i seguenti principi cardine dell’ordinamento:
- Libertà di insegnamento: Garantita dall’Articolo 33 della Costituzione e recepita dall’Articolo 26 del CCNL, la quale riconosce l’autonomia professionale del singolo docente nella scelta dei metodi, degli strumenti e dei percorsi di aggiornamento culturale e scientifico ritenuti più idonei alla propria crescita professionale.
- Pluralità delle fonti formative: Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, l’obbligo formativo permanente può essere legittimamente assolto mediante la frequenza di corsi erogati da Università, scuole polo, reti di scuole ed enti soggetti al riconoscimento ministeriale. La certificazione finale, debitamente registrata sulla piattaforma ministeriale O.F.I.A., costituisce titolo valido a tutti gli effetti di legge per l’assolvimento del debito formativo.
Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio dei poteri di gestione ex Articolo 25 del D.Lgs. n. 165/2001, non ha la facoltà di imporre tramite ordine di servizio la partecipazione coatta ai soli moduli formativi interni qualora il docente dimostri di aver assolto o di voler assolvere al proprio dovere di aggiornamento attraverso percorsi esterni equivalenti, purché coerenti con gli indirizzi generali del PTOF. Un’imposizione in tal senso violerebbe sia le prerogative costituzionali della funzione docente, sia i limiti contrattuali relativi al carico di lavoro.
Alla luce del quadro esposto, questa Organizzazione Sindacale invita le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e i terminali associativi a vigilare con rigore fin dall’avvio dell’anno scolastico affinché:
- Il Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico contenga una quantificazione preventiva, analitica e trasparente dei tempi di ciascuna riunione collegiale e dei moduli formativi previsti.
- Venga garantita ai docenti la facoltà di opzione per percorsi formativi esterni accreditati, rigettando tentativi di imposizione di “pacchetti blindati” non rispondenti ai bisogni specifici del singolo professionista.
- Si predisponga una puntuale rendicontazione delle ore effettivamente prestate dai lavoratori all’interno della “Lettera A”, al fine di azionare tempestivamente le tutele del pagamento o dell’esonero formale al raggiungimento del limite contrattuale.
Da ultimo, ma certamente non meno importante, è la condizione in cui le ore di formazione vengono deliberate per essere seguite all’inizio dell’anno scolastico (prima dell’inizio delle lezioni) ovvero alla fine delle lezioni (quanto ormai le 40 ore di cui al punto A sono state ampiamente superate).
Sia per la prima che la seconda ipotesi è importante chiarire che:
- Il Piano delle Attività deve contenere un budget orario preventivo
Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno, non può limitarsi a proporre le attività “a parole”. Ai sensi dell’art. 44 del CCNL, deve presentare un Piano Annuale delle Attività in cui ipotizza e quantifica la durata massima di ciascun incontro.
- Ad esempio: 6 Collegi ordinari da 2 ore ciascuno (= 12 ore) + 3 incontri dipartimentali da 2 ore (= 6 ore) + 12 ore per l’informazione alle famiglie = Totale 30 ore.
- Solo se da questo calcolo preventivo avanzano ore (in questo esempio, 10 ore), il Collegio può deliberare una formazione obbligatoria a costo zero.
- Cosa succede se si fanno troppi Collegi imprevisti?
Se, a causa di emergenze o Collegi straordinari convocati durante l’anno, il monte ore della “Lettera A” supera le 40 ore complessive, le ore svolte in più non sono mai obbligatorie a titolo gratuito.
Poiché il docente ha già “esaurito” il suo debito orario contrattuale (avendo già svolto le 10 ore di formazione a inizio anno), il Dirigente Scolastico si trova davanti a un bivio:
- Pagare le ore eccedenti attingendo al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), previa contrattazione d’istituto.
- Esonerare il docente dalla partecipazione agli ultimi Collegi dei docenti dell’anno o dalle attività di informazione alle famiglie per l’equivalente delle ore eccedenti.
- La prassi corretta (e il registro personale del docente)
Proprio perché il Collegio non può prevedere al 100% quante riunioni serviranno, la giurisprudenza e la prassi sindacale suggeriscono che le attività di formazione deliberate dal Collegio vengano collocate preferibilmente verso la fine dell’anno scolastico, oppure che la delibera iniziale contenga la clausola “salvo capienza delle 40 ore complessive”.
Il consiglio pratico che ogni volta consigliamo di fare ai docenti:
È fondamentale che ogni docente tenga un proprio registro personale delle ore svolte per le attività della “Lettera A” (Collegi, commissioni, dipartimenti, formazione deliberata, colloqui). Una volta vidimata la presenza alla 40ª ora, per la 41ª ora scatta il diritto al rifiuto (se non pagata) o alla richiesta formale di esonero scritto da parte del Dirigente.
La nostra sede provinciale resta a completa disposizione degli iscritti per la verifica dei piani orari d’istituto e per il supporto legale e ispettivo necessario alla tutela dei diritti contrattuali del personale.