FIRMATO ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLO SCIOPERO NELLE SCUOLE

Nuove regole sulla proclamazione e gestione dello sciopero nelle scuole. Con nota prot. 1275 del 13 gennaio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’accordo sindacale sono infatti state adottate le nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali  in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. 

L’Accordo contiene diverse novità. In occasione di ogni sciopero,  i dirigenti scolastici dovranno:

  • invitare i docenti e il personale Ata a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
  • dovranno inviare una nota alle famiglie per informarle sulla data dello sciopero e sul peso delle sigle sindacali che lo abbiano indetto, così da consentire ai genitori degli alunni di valutare i probabili effetti dell’agitazioni;
  • dovranno garantire, inoltre, gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l’altro, oltre la comunicazione a Sidi dei dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente accordo), l’assicurazione della erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe

L’amministrazione ha ricordato ai dirigenti scolastici che l’intesa prevede che, a livello di singola istituzione scolastica, dovrà essere stipulato con la Rsu e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative il protocollo sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero. L’accordo va stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’intesa, cioè entro il 12 febbraio prossimo.

Si evidenzia  che è necessaria la partecipazione delle RSU alla sottoscrizione dell’accordo proprio perchè le stesse hanno competenza in materia di diritti sindacali e organizzazione del lavoro.

Va anche segnalata la riduzione da 15 a 10 giorni del preavviso per la proclamazione degli scioperi nel comparto, come l’aumento da 7 a 12 giorni dell’intervallo tra due azioni di sciopero. 

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALEU.0001275.13-01-2021

PREINTESA SERVIZI MINIMI FIRMATA completa