EX LSU STABILIZZATI: POSSONO FARE DOMANDA DI MOBILITA’ E SONO DA RILEVARE NELLE GRADUATORIE INTERNE DEI SOPRANNUMERARI ? RITENIAMO DI NO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 3 agosto 2020, ha disciplinato la mobilità straordinaria del personale ATA – ex LSU – assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 6.3.2019.

Infatti, l’articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e disciplinato nel testo dell’accordo per l’anno scolastico 2020/2021 ha  avviato, una tantum, nei limiti di spesa fissati dall’articolo 58, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legge 21.6.2013, n. 69 e nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, così come ripartiti dal D.M. n. 1074 del 20.11.2019, una procedura di mobilità straordinaria a domanda, riservata al personale assunto a tempo pieno con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter del predetto d.l., sui posti interi eventualmente ancora disponibili in esito allo svolgimento della procedura nazionale di cui al comma 5-quater.

Le predette operazioni di mobilità straordinaria  sono state  equiparate alla III fase della mobilità territoriale interprovinciale del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 6.3.2019.

Come indicato nell’art. 3, del predetto CCNI , al comma 2, fu specificato che le disponibilità per la mobilità a domanda dovevano essere determinate nel limite dei 11.263
posti, tenendo conto delle effettive vacanze su posto intero risultanti a seguito delle operazioni assunzionali e di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno determinatesi all’esito della procedura nazionale e, non quindi, su altre disponibilità

Ne consegue, a nostro avviso, che essendo stata rinviata la trattativa sulla bozza di Ipotesi di CCNI sul personale ex LSU per l’a.s. 2021/2022, il predetto personale non può partecipare alle operazioni di mobilità unitamente al personale già di ruolo e, per l’effetto, non deve nemmeno essere graduato nelle graduatorie interne di istituto unitamente al personale già titolare nella scuola appartenente ai ruoli del personale ata

Ovviamente, su tale argomento abbiamo interessato l’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per invitarlo a  fornire chiarimenti alle scuole che, dal canto loro, al momento, sono pregate di non far compilare alcuna scheda di rilevazione per la graduatoria interna  proprio perchè detto personale, rientrante ancora nell’organico degli 11.263 posti accantonati,  non può incidere nell’organico di diritto dei collaboratori scolastici.