DOMANDA DI CESSAZIONE PER QUOTA 100: RISPOSTA AD IMPORTANTE QUESITO

Sono scaduti ieri i termini per produrre domanda di cessazione dal servizio da parte del personale della scuola interessato ad essere collocato in pensione dal 1^ settembre 2021

Alcuni docenti, che raggiungono i requisiti per essere collocati a riposo dal prossimo 1^ settembre, sfruttando la possibilità prevista dalla normativa riguardante la “cessazione per quota 100” (ossia 62 anni e 38 di contribuzione), dovendo maturare nel 2022, per esempio, l’ultimo gradone di stipendio, ci hanno chiesto se potranno produrre domanda anche nel 2022 per cessazione “quota 100” atteso che il periodo temporale di applicazione della legge era stabilito a tutto l’anno 2021.

A tal fine intendiamo precisare che il diritto a presentare la domanda di collocamento a riposo e, quindi, accedere al trattamento pensionistico vantando i requisiti di cui alla “quota 100” sussiste anche successivamente  al 31 dicembre 2021 laddove i predetti requisiti anagrafici e di servizio (62 anni e 38 anni) sono stati conseguiti entro il 31 dicembre 2021 e ciò grazie alla cosiddetta “cristallizzazione del diritto alla pensione” 

Infatti, l’INPS, ad uno specifico quesito in tal senso, ha così risposto

«I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra». Vedi circolare INPS n.11 del 2019 5700

In sostanza l’ente previdenziale ha stabilito che una volta raggiunti i requisiti di cessazione per “QUOTA 100” il diritto a produrre domanda di pensione può avvenire anche dopo il 2021.