DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2022 E DA IMMETTERE IN RUOLO DAL 1.9.2023: DA QUALI GRADUATORIE SARANNO DEPENNATI ?

I docenti che sono stati immessi in ruolo dal 1.9.2022 e che hanno superato il periodo di prova nel corrente anno scolastico, nonchè i docenti che saranno immessi in ruolo pdal  prossimo anno scolastico, ci chiedono cosa avverrà all’atto del superamento del periodo di prova e, in particolare, da quali graduatorie saranno depennati.

Ciò posto, riteniamo opportuno precisare che:

  • la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”( c.d. Decreto PA), ha abrogato il  comma 3 – bis dell’art. 399 del Testo Unico Comparto Scuola (D.lgs 297/1994). Tale disposizione, si ripete abrogata, prevedeva che a seguito della immissione in ruolo e al successivo superamento del periodo di formazione e di prova, il docente incorreva nella decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato  con l’unica eccezione delle  graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, relativamente, però, alle procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. Ciò posto, l’UST competente doveva procedere a cancellare il docente dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari attinenti alla stessa classe di concorso per la quale vi era stata l’immissione in ruolo, al depennamento dalle GAE, ove lo stesso docente risultava incluso, dalle GPS e dalle conseguenti graduatorie di istituto.Come si diceva, però, tale norma con la legge 74/2023 è stata oggetto di abrogazione, per cui non sussiste più tale cancellazione.

    Se i docenti interessati hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno però subito dovuto notare che, nonostante l’abrogazione della norma del T.U, 297/94,  era rimasta in vigore quella contenuta nel Decreto Legge 36/2022 (convertito nella Legge 79/2022) che faceva riferimento  all’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017.

  • In base a tale norma, infatti, i docenti, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, sono cancellati  da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto Quanto sopra esposto, comporta che, proprio in virtù di tale disposizione, i docenti di ruolo verranno, al momento del superamento del test finale di valutazione e superamento periodo di prova (quindi non più dal successivo 1^ settembre) cancellati da: 
    • tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione)
    • tutte le graduatorie d’istituto
    • tutte le graduatorie ad esaurimento
  • In tal modo la norma del 2017 risulta più penalizzante perchè si prevede, diversamente da quella abrogata nel 2023, la cancellazione da qualsiasi graduatorie di merito e non solo da quella relativa a graduatoria riferita alla classe di concorso di immissione in ruolo.

E’ evidente, però, che siccome alla data di pubblicazione delle norme  contenute nel D.L.vo 59/2017, non erano ancora state istituite  le GPS, e che il legislatore ha previsto  genericamente la cancellazione da graduatorie di istituto e non da quella delle Graduatorie provinciali di istituto- GPS-, ciò consentirebbe il diritto a non essere cancellati dalle GPS

Ma non solo, atteso che il contenuto della norma di cui alla legge 79/2022, che fa riferimenti al d.l.vo 59/2017, prevede che tale cancellazione si applica  a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/20 i docenti che sono stati immessi in ruolo dal 1.9.2022 non dovrebbero essere cancellati da alcuna graduatoria all’atto del superamento del periodo di prova.

Precisazioni su tale delicato e importante argomento, ci si augura venga disposto con urgenza dall’emananda circolare relativa alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2023/2024