DOCENTI CHE STANNO FREQUENTANDO O FREQUENTERANNO TFA SOSTEGNO E ISCRIZIONE CORSI ABILITANTI DA 30 CFU: CHIARIMENTI

Con l’attivazione da parte delle Università dei corsi abilitanti per il conseguimento dell’abilitazione, molti docenti che stanno frequentando i TFA SOSTEGNO OVVERO STANNO CONSEGUENDO MASTER O ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI ACCADEMICI, ci chiedono la compatibilità di tali percorsi con l’iscrizione (ove in possesso dei titoli per accedervi) ai PERCORSI ABILITANTI DA 30 CFU.

Ciò posto, dobbiamo far presente preliminarmente che:

  • Per le incompatibilità si fa riferimento alla legge sulla doppia immatricolazione( legge 12 aprile 2022 n. 33) e al Decreto n. 930 del 29 luglio 2022
  • Il decreto ha previsto che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente:
    • a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti;
    • a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
    • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole università;
    • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
    • a due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale
  • Lo stesso decreto stabilisce che nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza

Sia la Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 che il D.M. 930/2022  non fanno alcun riferimento ai percorsi abilitanti come non prevedono  nemmeno l’ipotesi della contemporanea iscrizione fra “percorso di specializzazione per il sostegno”  e master. 

Il Ministero dell’Università con un chiarimento contenuto in una sua  FAQ ha precisato che  la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022 che, dal suo canto, così recita:  “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria. Non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.

Ora, atteso che i corsi abilitanti da 30 CFU prevedono la frequenza obbligatoria, seppur online ma in modalità sincrona, può essere prevista la contemporanea iscrizione ad un secondo corso di studio purchè lo stesso  non presenti obblighi di frequenza (tipo master, corso perfezionamento, etc); ma il TFA sostegno (per chi lo sta svolgendo) oppure per chi lo dovrà svolgere prevede la frequenza obbligatoria.  

Infatti, le lezioni sincrone del corso da 30 cfu si svolgono nei giorni di venerdi’, sabato e domenica cioè nelle stesse giornate in cui si svolgono i corsi del tfa sostegno in presenza (almeno nella stragrande maggioranza delle università) fatta eccezione per coloro che stanno frequentando il TFA perchè già in possesso di altra specializzazione sul sostegno e che, pertanto, svolgono solo attività laboratoriali e di tirocinio. 

A quanto detto, però, dobbiamo aggiungere che cosa diversa è la situazione di coloro che:

  1. hanno concluso l’VIII ciclo quali idonei nel precedente VII ciclo e devono sostenere solo l’esame ovvero il tirocinio, per cui non hanno più frequenza obbligatoria nelle lezioni
  2. devono partecipare alle prove selettive del IX ciclo che verosimilmente, per i vincitori o idonei dell’VIII, inizierà non prima di giugno 2024, per cui tenuto conto che i corsi da 30 cfu, con scadenza iscrizione 5 marzo, dovrebbero partire dal 10/12 marzo e avere la dura di 2  mesi (quindi finire a fine maggio), l’incompatibilità di cui all’art, 3 del D.M. 930/2022 non sussisterebbe.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA, COMPRESA L’ISCRIZIONE AI CORSI ONLINE PRESSO UNIVERSITA’ TELEMATICHE PER I PERCORSI DA 30 CFU, SI INVITA A RECARSI PRESSO LA NOSTRA SEDE SINDACALE, PRENOTANDO APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO.