DOCENTE IN ANNO DI PROVA E REGIME DI PART-TIME: RIDUZIONE DEL PERIODO DI SERVIZIO NECESSARIO PER RICONOSCIMENTO DEL PERIODO

Molti docenti assunti in ruolo dal 1.9.2022 hanno chiesto ed ottenuto di svolgere durante l’a.s. 2022/2023 l’anno di prova in regime di part-time

Il comma 116 della legge 107/15 stabilisce che per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.

Ciò detto, appare evidente che preliminarmente occorre chiarire come si svolgono i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattiche.

Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 2 e la C.M. 36167/15 prevedono che sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattichegli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

  1. CONTEGGIO DEI 180 GIORNI SI SERVIZIO: 

Si considerano:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività soppresse);
  • le vacanze natalizie e pasquali; 
  • il giorno libero; 
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato; 
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto; 
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

      2.CONTEGGIO DEI 120 GIORNI DI SERVIZIO
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche :

  • i giorni effettivi di insegnamento 
  • i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte anche, ove si verificasse, nel giorno cosiddetto “libero”.

Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.

Nello specifico, poi, occorre considerare che il personale docente che svolge il periodo di prova ed è in regime di part-time ha diritto alla riduzione proporzionale sia dei 180 giorni che dei 120. Infatti, La Circolare Ministeriale 36167/15, al punto 2, precisa che, fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto

Pertanto, per i docenti in regime di part-time resta fermo l’obbligo di formazione corrispondente a 50 ore mentre i requisiti dei 180 e dei 120 giorni devono essere proporzionalmente ridotti in base al numero di ore prestate (e non, quindi, in base al numero di giorni di servizio).

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997 o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

La Circolare Ministeriale 36167/15 prevede che la riduzione proporzionale avviene  in funzione del numero numero di ore di servizio. è quindi irrilevante il fatto che il docente si trovi in regime di part-time orizzontale o verticale, rilevando unicamente il numero di ore di servizio.

Esempio: Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 9 ore settimanali articolati in 3 giorni.

Calcolo: 120 giorni / 18 * 9 = 60 giorni                  180 giorni / 18 * 9 = 90 giorni

Esempio 2: Docente della scuola secondaria in regime di part-time per 12 ore settimanali articolati in 4 giorni.

Calcolo: 120 giorni / 18 * 12 = 80 giorni                 180 giorni / 18 * 12 = 120 giorni

L’occasione è anche propizia per ricordare che l’ARAN si è pronunciata su alcune questioni relative al personale che svolge attività in regione di part-time verticale:

a) Personale della scuola in Congedo biennale e in regime di part-time

Come debbano essere conteggiati i giorni di assenza per congedo biennale frazionato di cui all’art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151 del 2001 e all’art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di un collaboratore scolastico in part-time verticale che svolga servizio dal lunedì al giovedì? È corretto contare tutto il periodo richiesto o i soli giorni di effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì?

L’art. 58, comma 11, seconda alinea del CCNL Scuola del 29.11.2007, in materia di rapporto di lavoro part-time espressamente dispone che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.

In particolare, con riguardo al congedo biennale, analogo criterio è contenuto nella circolare n. 1 del 3.02.2012 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che “il congedo è fruito anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente abbia un rapporto di lavoro part time con l’amministrazione. Nel caso di part time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part time”.

2) Come devono essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un docente in part time verticale con orario settimanale prestato nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì che chieda di usufruire di un congedo biennale per assistenza a familiare disabile?

Sul caso prospettato è intervenuta la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, la quale evidenza che il congedo biennale per l’assistenza di un familiare disabile “è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente abbia un rapporto di lavoro part time con l’amministrazione. Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.”

Personale della scuola in regime di part-time e permessi legge 104/92

a) Ad un docente con un rapporto di lavoro part-time verticale che presta l’attività lavorativa per 9 ore su 18, è ancora applicabile il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, ciò anche a seguito di alcune sentenze intervenute in materia?

Nel merito, appare utile riportare un estratto dell’orientamento applicativo del comparto scuola, pubblicato nella Raccolta sistematica relativa ai permessi: “[…] Nel caso invece di part time verticale, il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. A tale riguardo possono essere consultate le seguenti circolari: Circolare 34 del 10 luglio 2000 dell’INPDAP (punto 8); Circolare 133 del 17 luglio 2000 dell’INPS in cui al punto 3.2 Circolare 100 del 24 luglio 2012 dell’INPS in cui al punto 4, lett. a). In proposito, occorre anche precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l’attività lavorativa con due diverse modalità: 1. per tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno; 2. soltanto per alcune settimane del mese o per alcuni giorni della settimana. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time sia riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 1, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa”.

Tale orientamento applicativo trae origine, oltre che dall’interpretazione delle norme contrattuali, anche dalle indicazioni fornite dagli Enti e Dipartimenti Pubblici deputati all’interpretazione delle norme di legge. Nel caso de quo, in particolare, si richiama il messaggio INPS n. 3144 del 7.08.2018 da cui si evince un possibile e lecito riproporzionamento del numero complessivo dei giorni mensili ex lege 104 del lavoratore part time “riproporzionato in ragione della ridotta entità della sua prestazione lavorativa “.

Inoltre, sempre in materia di riproporzionamento delle assenze e dei permessi nei confronti dei lavoratori in regime di part-time verticale, va ricordata la pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con sentenza n. 22925 depositata il 29 settembre 2017, in tema di permessi ex legge n. 104/1992, la quale, per l’autorevolezza della fonte, rappresenta un indirizzo applicativo concreto e fattuale non in contraddizione con il principio generale espresso nella clausola contrattuale in oggetto di cui, anzi, condivide la logica. Tale sentenza ha affermato che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tali indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part time e, nello specifico, del rapporto part time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto”.

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che nel caso prospettato – qualora la prestazione resa in part-time verticale sia pari al 50% di quella a tempo pieno – i tre giorni di permesso di cui alla L. 104/1992 siano soggetti a riproporzionamento.

Personale in regime di part-time e richiesta Congedo parentale

a) Qual è l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto e non i soli giorni di effettivo servizio, ossia lunedì, mercoledì e venerdì?

Per quanto di competenza si osserva che gli articoli 39, comma 8, e 58, comma 8, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 prevedono l’applicazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale delle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del citato CCNL al personale a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali previsti dall’art. 12 del medesimo contratto.

Tale ultimo articolo, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.