DIDATTICA A DISTANZA ED EFFETTI SUI CONTRATTI COVID

Tenuto conto della ormai consolidata e acclarata assenza dell’USR PUGLIA, e dei suoi apparati periferici, in ordine alla attività di consulenza ed assistenza alle scuole del territorio, cosa ancora più grave in un periodo di così grande confusione e di tutte le responsabilità “cadute sulle scuole e su tutti gli operatori scolastici”, non possiamo che riprendere alcune note di quegli uffici regionali che, viceversa, si preoccupano di assicurare a tutte le scuole le necessarie istruzioni e chiarimenti.

L’azione è tanto più necessaria anche per avere una uniformità di comportamento fra tutte le scuole, almeno a livello regionale. Invece, l’USR Puglia pensa di risolvere il problema con “presunte chat” il cui utilizzo si risolve in inutili esposizioni e “libertà di pensiero” da parte degli “adepti fidelizzati” che non fanno altro che confondere ancor più le idee.

E’ questo il caso dei contratti COVID. 

Infatti, a seguito della riduzione per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado (ovvero chiusura di tutta la scuola per disinfestazione) si è posto il problema della eventuale risoluzione dei contratti dei collaboratori scolastici assunti con contratto Covid.

A tal proposito giova chiarire che le scuole secondarie di secondo grado che abbiano già sottoscritto i contratti di supplenza breve con i collaboratori scolastici non possono  rescinderli nemmeno a seguito del passaggio alla didattica digitale integrata (DDI) per i tre quarti dell’orario. Infatti, a seguito di novità legislative introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

In conseguenza del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell’orario, le scuole secondarie di secondo grado devono provvedere a una nuova valutazione del loro fabbisogno di collaboratori scolastici. Ove il nuovo fabbisogno risulti inferiore ai contratti disponibili ai sensi del citato decreto n. 1211 del 2020, dovrà essere sospesa la stipula di nuovi contratti e non certo di quelli già in essere. In sostanza,  i contratti già sottoscritti non devono essere risolti, né di diritto né per impossibilità sopravvenuta, per precisa volontà legislativa.

Sulla materia si è espresso compiutamente, e in tal senso, anche l’USR LAZIO.

QUI LA NOTA :NOTA USR LAZIO