DECRETO LEGGE 44/2023- decreto P.A. – APPROVATO DALLA CAMERA: GLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LA SCUOLA

La Camera dei Deputati, come da noi preannunciato nel precedente articolo-clicca qui- ha approvato, con modifiche, il d.l. 44/2023 che ora passa al Senato(anche qui verrà posto il voto di fiducia per cui sarà approvato nell’identico testo)

Vediamo cosa cambia per la scuola:

CALL VELOCE SU POSTI DI SOSTEGNO

Per l’a.s. 2023/2024 verranno effettuate le immissioni in ruolo per posti di sostegno mediante la modalità definita “Call veloce” . Si tratta della possibilità di conferire nomine in ruolo su cattedre di sostegno che resteranno vacanti dopo la procedura assunzionale straordinaria dalla prima fascia delle GPS sostegno (ed elenchi aggiuntivi) potranno essere assegnati a candidati di altre province che potranno presentare domanda di assunzione.

TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO E CONFERIMENTO SUPPLENZE 

Per coloro che hanno conseguiti il titolo di abilitazione ovvero di sostegno all’estero, e che risultan inclusi nelle GPS, il conferimento della supplenza potrà avvenire solo in coda ai docenti inclusi a pieno titolo nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi . La nomina conterrà una clausola risolutiva espressa condizionata al riconoscimento o meno del titolo. I predetti docenti non potranno partecipare, però, alla procedura straordinaria assunzionale dalla I fascia GPS sostegno, almeno sino all’anno scolastico successivo allo scioglimento della riserva.

RISERVA PER I DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO NELLE PROCEDURE PER IL TFA SOSTEGNO

Gli aspiranti con tre anni di servizio negli ultimi 5, in possesso di un titolo di studio idoneo all’insegnamento, potranno, sino al 31 dicembre 2024, accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno (TFA sostegno) senza sostenere la prova preselttiva. Rispetto al DL N. 36/2022 c’è un’importante differenza: infatti, è stata stralciata la normativa riguardante il possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

NORMA RELATIVA AI DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA IMMESSI IN RUOLO NEL 2022/2023.  

Per l’anno scolastico 2022/2023, al personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni sull’anno di prova di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 59/17.

NORMA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI.

L’articolo 5, comma 20-bis, provvede a modificare la procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo che, per le operazioni di mobilità dei DS relative all’anno scolastico 2023/2024, devono essere resi disponibili il  100% dei posti vacanti in ciascuna regione.
Non sono richiesti gli assensi degli USR interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima.
Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari di tali provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.

VINCOLO TRIENNALE PER I DOCENTI ASSUNTI NEL 2022/2023
La deroga ai vincoli triennali sulla mobilità sarà valida solo per l’a.s. 2022/2023.  Quindi il vincolo tornerà in vigore nella sua pienezza normativa per coloro che saranno immessi in ruolo dal 1.9.2023. 

COMANDI E DISTACCHI DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 

decorrere dall’a.s. 2023/24 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso

  1. enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al DPR 309/90
  2. associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica

TS

Sono temporaneamente accreditate fino a dicembre 2023 le fondazioni ITS per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo 2023).

Per il 2023 le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore (pari a circa 48 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.