CONGEDO STRAORDINARIO PER PERSONALE DELLA SCUOLA A SEGUITO SOSPENSIONE LEZIONI FIGLI

L’INPS con circolare n.2/2021 ha diramato istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22- bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

La circolare prende in esame le seguenti situazioni:

1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado (scuole medie) ed iscritti al secondo e terzo anno, a cui sia stata sospesa l’attività didattica in presenza in quanto rientranti nelle c.d. zone “rosse”.

2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l’ambito di applicazione del congedo è l’intero territorio nazionale.

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TABELLA SINOTTICA INPS