CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE LEGGE 104/92: BREVE RIEPILOGO DELLA NORMATIVA

Il congedo straordinario è retribuito dall’Inps e dà diritto anche al riconoscimento dei contributi figurativi.

Chiunque usufruisce di un concedo straordinario e ne facesse un uso al di là dell’assistenza del proprio familiare, può incorrere in gravi conseguenze.

I contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei
lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva.

Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente. La circolare n. 1 del 2012 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INPDAP.

Nella circolare viene chiarito che il congedo di cui all’art. 42, commi 5 ss., rappresenta una species nell’ambito del genus di congedo disciplinato dall’art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. Tale disposizione stabilisce che “i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni“.

A chi spetta
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, ch degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):
• il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
• il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
• uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
• uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
• un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Alcuni esempi di parentela/affinità:
• c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori)
• c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e gli zii (fratelli/sorelle dei genitori del coniuge)

A chi non spetta

Tra gli esclusi del beneficio troviamo:
• Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
• I lavoratori a domicilio;
• Lavoratori agricoli giornalieri;
• I lavoratori autonomi;
• Lavoratori parasubordinati;
• I soggetti in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
• Quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
• Nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

Come ottenerla
Per ottener l’indennità congedo legge 104 bisogna inviare richiesta per via telematica all’Inps. In alternativa la domanda può essere inoltrata tramite i seguenti canali:
• tramite il sito dell’Inps, sezione Servizi per il cittadino, utilizzando il proprio codice pin o l’indennità Spid o ancora la carta nazionale dei servizi;
• il contact center Inps Inail (al numero 803.164, o 06.164.164 da mobile); anche qui c’è bisogno del pin;
• tramite i servizi telematici dei patronati.

Altre precisazioni

Ricordiamo che, a differenza di quanto previsto per i permessi Legge 104, il lavoratore disabile, non può fruire del
congedo straordinario retribuito per sé stesso. Può, tuttavia, fruire del congedo straordinario non retribuito della
durata massima di 2 anni.

Le ultime novità
Il Governo Draghi ha chiarito la situazione sulla Legge 104 del 1992. La norma prevede una tutela dei soggetti disabili, portatori di handicap e dei caregiver, per poter garantire l’integrazione sociale, l’assistenza psicologica e fisica degli individui fragili.

La normativa ha subito delle modifiche, come ad esempio, una maggiore tutela del diritto del lavoro, offrendo la
possibilità, ai soggetti disabili, di svolgere le mansioni lavorative in smart working, per un periodo maggiore, rispetto a quanto previsto in precedenza. La modifica è stata introdotta dal decreto numero 133 del 24 settembre 2021 e prevede che i titolari della Legge 104 possano lavorare da casa, fino ad un massimo di 12 giorni al mese, fino alla fine del 2021.

Oltretutto, sono stati introdotti i permessi di lavoro retribuiti: i titolari della Legge 104 potranno assentarsi dal lavoro, senza correre il rischio di vedersi togliere lo stipendio. Infatti, i lavoratori con contratti part-time o misti potranno continuare a percepire l’intero stipendio, senza decurtazione, se richiedono un ammontare di ore di permesso, superiori al 50% delle ore lavorative complessive.