CONGEDO PARENTALE PERSONALE DELLA SCUOLA: COSA CAMBIA

Molti iscritti ci chiedono notizie in ordine alla fruizione del congedo parentale per docenti e ATA della scuola.

Onde evitare dubbi e perplessità facciamo presente che il congedo parentale trova la sua fonte regolatrice nel  D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) e, per la scuola, nel CCNL Istruzione e Ricerca.

In linea generale, si chiarisce che entrambi i genitori hanno diritto a un massimo cumulativo di 10 mesi (11 se il padre usa almeno 3 mesi), fruibili fino al 12° anno di età del figlio. La retribuzione è al 30% per una quota di mesi indennizzati. Successivamente, poi,  la legge di bilancio 2025 ha elevato l’indennità dei primi mesi. La domanda si presenta tramite il SIDI.

Ovviamente, Il congedo parentale opera dopo che il personale della scuola ha usufruito del congedo obbligatorio di maternità o paternità. 

Nel comparto scuola il diritto si applica sia ai docenti  che al personale ATA e  non va confuso con il congedo di maternità e con il congedo di paternità (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), che sono periodi obbligatori distinti. 

Il diritto vale per il personale a tempo indeterminato e, con specificità di calcolo, anche per il personale a tempo determinato. Per il personale precario la fruizione è consentita entro la durata del contratto in corso. 

Come si è già detto è previsto un limite cumulativo di 10 mesi tra i due genitori per figlio, che sale a 11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi continuativi o frazionati. Il singolo genitore non può superare i 6 mesi (7 nel caso del padre che ne usufruisca per almeno 3 mesi). Il periodo può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del bambino, secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001.

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo — continuativo o frazionato — di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo — continuativo o frazionato — di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).        

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Il congedo può essere richiesto frazionandolo in mesi, giorni o anche in modalità oraria. La modalità oraria consente di conciliare l’assenza con le esigenze didattiche del docente o con l’organico ATA della scuola, ferma restando la comunicazione formale alla dirigenza scolastica con il preavviso previsto.

Il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria:

  • frazioni di ora (art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale è possibile solo se la contrattazione collettiva di settore — anche di livello aziendale — disciplina specificatamente le modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
  • Mezza giornata (art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151): i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione specifica (di cui al precedente punto), possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

Riteniamo utile suggerire al personale della scuola di “organizzare il periodo di assenza per congedo parentale” pianificandolo secondo il calendario scolastico e scrutini: i tempi di preavviso previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca aiutano la scuola a organizzare eventuali sostituzioni.

La retribuzione durante il congedo parentale, così come  modificata dalla legge di bilancio,  prevede una indennità elevata sui primi mesi e successivamente il ritorno all’aliquota storica del 30% della retribuzione fino all’esaurimento del monte mesi indennizzati. La Legge di Bilancio 2025 ha esteso e rimodulato l’aliquota potenziata sui primi mesi di congedo.

La quota puntuale di mesi indennizzati con aliquota rialzata e la percentuale applicata dipendono dalla combinazione tra fruizione della madre e del padre, dalle modalità e dai limiti temporali fissati dalla normativa vigente per l’anno di riferimento. Prima di presentare la domanda, la segreteria di riferimento verifica la circolare INPS più recente sui parametri applicabili al comparto scuola.

La retribuzione riconosciuta durante il congedo entra nel cedolino attraverso il flusso NoiPA per il personale a tempo indeterminato: la scuola trasmette all’ente pagatore la comunicazione dell’assenza e delle date di riferimento.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui tre mesi indennizzabili all’80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

SCARICA: Schema_ripartizione_periodi_congedo indennizzabili

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione media globale giornaliera per un totale di tre mesi, alle seguenti condizioni:

  1. per un mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2023, l’indennità maggiorata di un mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  2. per un ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità maggiorata per due mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  3. per un ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’indennità maggiorata per tre mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

N.B. Le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 non aggiungono ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispongono l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di tre mesi. L’indennità maggiorata è riconoscibile solo nell’ambito dei sei mesi (tre per ogni genitore) non trasferibili all’altro genitore.

I mesi indennizzati all’80% della retribuzione spettano anche al genitore solo. 

SCARICA; lo schema di ripartizione dei mesi di congedo parentale indennizzabili all’80%