CONGEDO PARENTALE: CHIARIMENTI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, è stato introdotta dal 1.1.2024 la possibilità di richiedere un secondo mese di congedo parentale  retribuito al 60% (per il solo 2024 retribuito all’80%).

Tale congedo spetta:

  • al genitore che ha  concluso il congedo di maternità a partire dal 1 gennaio 2024 che avrà diritto a fruire di tale secondo mese retribuito all’80% per il 2024 (o al 60% se ne usufruirà nel 2025 o negli anni successivi).
  • al genitore che ha concluso il congedo di maternità prima del 2024, nulla cambia. Il secondo mese continuerà ad essere fruito al 30%. 

Non rileva la data in cui è iniziato il congedo di maternità, ma solo la data in cui questo è stato concluso.

Attesi i dubbi interpretativi sorti in base a tale normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere del 20 febbraio 2024 ha confermato quanto sopra esposto. 

Nel parere si legge che, con tale intervento normativo, che incide, quindi, sul Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente.

Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente.

Al riguardo, è utile rammentare che, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo  i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale.

In conclusione, nel caso di specie, – trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

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