CONFERIMENTO SUPPLENZE : CHIARIMENTI UST ASTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ALGORITMO

Il Dirigente, in servizio, presso l’UST di Asti, al pari di altri dirigenti degli uffici scolastici provinciali, al fine di dare riscontro “massivo” agli esposti pervenuti e per evitare l’insorgenza di un “insostenibile” contenzioso che rallenta il lavoro dello stesso ufficio, ha diramato una nota in cui spiega il funzionamento dell’algoritmo nel conferimento delle supplenze al personale docente

Pur apprezzando l’iniziativa, che riteniamo di pubblicare per venire incontro ai numerosi quesiti sottopostoci (e per dare un contributo di chiarezza anche ai numerosi esposti presentati al locale ufficio provinciale), non condividiamo l’assunto del dirigente dell’ufficio di Asti relativamente alla impossibilità, per il docente che non ha inteso indicare gli spezzoni orari nella scelta delle cosiddette ” 150 ” scuole, di considerare riunuciatario detto doccente e, per l’effetto, non poter partecipare alle successive nomine per le sedi scolastiche con disponibilità di posto per cattedre intere. Di tale argomento ci siamo occupati nel nostro precedente notiziario a cui rimandiamo-clicca qui-

Anche per questo problema ci riserviamo di segnalare al Ministero l’anomalia nella predisposizione dell’algoritmo, così come abbiamo fatto nell’a.s. 2022/2023 a proposito delle nomine annuali su posto di sostegno conferite a docenti riservisti ex legge 68,  che non erano in possesso di specializzazione per tale tipologia di posto, pur in presenza di docenti nelle graduatorie aggiuntive in possesso del predetto titolo di sostegno.(vedi  resoconti-clicca. e NOTA-PER-MINISTRO-PER-SITUAZIONE-ILLEGITTIME-NOMINE-DI-SUPPLENZA)

Ricordiamo a tutti che, proprio grazie al nostro intervento (è pendente un ricorso su tale problema), per l’a.s. 2023/2024 il Ministero dell’Istruzione ha modificato l’algoritmo per cui si conferiscono supplenze ai riservisti senza titolo solo a seguito dell’esaurimento della graduatoria di coloro che (presenti nelle varie fasce) siano in possesso del titolo di sostegno. La FLP SCUOLA continuerà a lottare affinchè si ritorni alle convocazioni in presenza l’unico sistema trasparente e garantista sulla legittimità delle nomine conferite.

LA NOTA DELL’UST DI ASTI

In esito alla pubblicazione delle individuazioni risultanti dalla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, al fine di assicurare la tempestività dell’azione amministrativa in fase di avvio dell’anno scolastico e contestualmente fornire riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate, si forniscono chiarimenti in merito alle segnalazioni ricevute con maggiore frequenza.

1) Il docente reclama di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto titolo
La motivazione risiede nella modalità di compilazione dell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto. La procedura informatizzata, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e di precedenza per le categorie beneficiarie della legge n. 104/92, arrivata alla posizione dell’aspirante “X”, se non trova, fra le preferenze espresse, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, riserva o precedenza, tratta l’aspirante come rinunciatario. In questo caso, il candidato non potrà più ricevere nomina, anche in caso di ulteriore turno di scorrimento (vedasi punto 3).

Si precisa, inoltre, che le sedi possono essere assegnate solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede disponibile per scorrimento. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, non potranno essere assegnate COE a chi ha optato solo per le COI (v. compilazione domanda colonna “cattedra orario”), oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto indicando lo specifico codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.

In nessun caso l’Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un aspirante che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa.

Si rappresenta inoltre che nel caso di preferenze “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero Comune, Distretto, o Provincia, la procedura applica il principio di massimizzazione delle nomine ed assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.

2) Il docente reclama l’assegnazione di una sede disponibile e presente tra le sue preferenze ad altro aspirante che lo segue in graduatoria

Fatta salva la necessità di perfetta corrispondenza tra preferenza espressa in domanda e tipologia di posto effettivamente disponibile, l’assegnazione di sede a candidato con posizione successiva in graduatoria dipende dalla presenza di precedenza ex l. 104/92.

Si precisa che il possesso di titoli di riserva o precedenza non può essere riportato nel bollettino ufficiale di nomina, come tutti gli altri dati sensibili dei candidati, a tutela della privacy degli interessati.

Resta comunque fermo che il possesso di tali titoli non è di per sé garanzia di individuazione né tanto meno di assegnazione della prima preferenza espressa in domanda in quanto la procedura informatizzata tiene comunque conto sia della formulazione dell’istanza che di eventuali titoli di precedenza, di pari o maggiore grado, degli altri aspiranti sulla stessa cdc.

3) Il docente rinunciatario reclama mancata individuazione su turni successivi di nomina
L’art. 12, c. 10, O.M. 112/22 dispone che “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”

Tale principio, peraltro, non innova rispetto alla modalità di conferimento delle supplenze precedentemente adottata (con individuazione “in presenza”): anche con le suddette modalità, infatti, in seconda convocazione (a seguito di rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità a qualsiasi titolo sopravvenuta) gli aspiranti che, nella prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili quando erano stati raggiunti in graduatoria nella loro posizione, non potevano partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze; l’ufficio operava per un diritto al completamento esclusivamente nei confronti di coloro che nella prima convocazione, in mancanza di posti interi, avevano accettato uno spezzone.

L’articolo. 12 c. 4 OM 112/22 prevede infatti che: “La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”

Pertanto, si ribadisce che se la procedura telematica dovesse rilevare che l’aspirante non ha indicato una sede ancora disponibile ovvero, a maggior ragione, non ha preso servizio su quella che gli è stata assegnata lo considererà, a questo punto, rinunciatario, e la sede libera sarà assegnata al primo docente che l’abbia chiesta in domanda, secondo l’ordine della graduatoria. Per maggiore chiarezza, a titolo esemplificativo: la mancata indicazione della sede di X, sia intera o spezzone, da parte del docente costituisce rinuncia, per cui il suddetto posto verrà dal sistema attribuito al primo docente in graduatoria che ha indicato quella scuola.

4) Il docente reclama individuazione diversa a seguito di disponibilità sopravvenute nei turni successivi
Il divieto di rifacimento delle operazioni di conferimento di supplenza ed il rinvio a turni successivi delle disponibilità sopravvenute sancite dal già richiamato art.12, c.10, O.M. 112/22 implicano che le individuazioni concretizzatesi nei turni di nomina precedenti non possono essere modificate a seguito di variazioni nelle disponibilità. Infatti, al momento dell’individuazione, la sede reclamata non risultava tra quelle disponibili e quindi attribuibili dal sistema; pertanto, la procedura informatizzata non avrebbe potuto finalizzare l’incrocio. Si consideri inoltre che, in questa fase del processo, il docente è già destinatario di incarico; eventuale rinuncia sancirebbe quindi (per quanto dettagliato nel punto precedente) la sua esclusione dai turni di nomina successivi. 

5) Diritto al completamento degli spezzoni
L’art. 12, c. 12, O.M. 112/22 dispone che “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe
di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria”.

Ne consegue che l’aspirante che in turno di nomina precedente ha ottenuto incarico su spezzone ha diritto al completamento se e solo se si verificano le seguenti condizioni:

Lo spezzone è stato attribuito per mancanza di posti interi e non per soddisfacimento delle preferenze espresse in domanda;

Eventuali spezzoni che si rendono disponibili nei successivi turni di nomina sono compatibili con quanto indicato dall’aspirante nella propria domanda in riferimento alle classi di concorso ed alle sedi per il completamento. A titolo esemplificativo, il candidato che specifica completamento di spezzone su stessa cdc e/o stesso comune, non potrà ottenere individuazione su spezzoni presenti su cdc diversa da quella della prima assegnazione (neppure se abilitato e in posizione utile nella relativa graduatoria) o su comune differente.

Il completamento è possibile sino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, il docente che abbia ottenuto spezzone di 10 ore su cdc della scuola secondaria di secondo grado non potrà essere individuato su altro spezzone superiore alle 8 ore.

6) Apertura di successivi turni di nomina
Le operazioni di nomina per disponibilità sopravvenute riprendono dal primo dei non individuati e nominati, a titolo esemplificativo se nel primo turno di nomina risulta come ultimo nominato il docente in posizione 66, il secondo turno di nomina riprenderà dall’aspirante in posizione 67. Si invitano quindi gli aspiranti a verificare le nomine per ciascuna classe di concorso ponendo attenzione all’ultimo aspirante nominato per ordine di graduatoria e alla sede ottenuta.

Si ribadisce che l’aspirante che non ha ottenuto incarichi nel turno X in quanto non ha indicato tutte le preferenze per le sedi disponibili per il primo turno di nomina, è da considerarsi rinunciatario e come tale non può partecipare al secondo turno di nomina né ai successivi, indipendentemente dalle sedi che si renderanno disponibili nei turni successivi. Eventuali aspiranti non individuati per tale ragione non determineranno quindi la ripresa delle operazioni di nomina da posizioni precedenti.

Per quanto sopra, l’Ufficio rigetta ogni istanza pervenuta con riferimento ai casi sopra esposti.

Il presente riscontro è da intendersi avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Per quanto non espressamente trattato nel presente avviso, gli interessati sono invitati ad inviare segnalazione solo ed esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail: [email protected]

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