CONFERIMENTO SUPPLENZA ANNUALE A DOCENTI RISERVISTI E IN POSSESSO DI PRECEDENZA LEGGE 104.

Abbiamo già avuto modo di chiarire, in altri articoli, come sia differente il diritto di riserva dei posti (che spetta alle categorie indicate nella legge 68/1999 iscritte all’ufficio di collocamento come disoccupati) e il diritto di precedenza nella scelta della sede di servizio  (che spetta a coloro che sono in possesso dei benefici di cui alla legge 104/1992 perchè in possesso di a) requisiti personali di infermità e cioè art.21 legge 104 ovvero percentuale del 67% e riconoscimento infermità di cui all’art.3 comma 1; b) assistenza a coniuge,figli, parenti ed affini entro il terzo grado, identificati quali soggetti con infermità gravi di cui all’art.3 comma 3 ex legge 104, sempre, però, dopo la verifica delle condizioni previste dal CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola 2022/2023).

In aggiunta, per completezza di informazione, per quanto attiene al diritto di riserva, si precisa che, oltre alle categorie indicate nella legge 68/1992, detto beneficio spetta  anche agli  ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata, volontari in ferma breve (3 o piu’ anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma. Per tali categorie gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 prevedono la riserva dei posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni nella misura del 30% dei posti.  Sempre su  tale beneficio occorre anche fare una precisazione. A parere di questa organizzazione sindacale, per usufruire della riserva i beneficiari dovrebbero comunque essere iscritti negli elenchi dei soggetti disoccupati istituti  dal Ministero del Lavoro, in quanto, una diversa interpretazione, porterebbe a dedurre che i predetti ex  militari possono godere “ad libitum” di tale riserva cambiando Amministrazione ed usufruendo più volte della stessa riserva. In definitiva, riteniamo che deve sussistere lo stato di disoccupato, proprio perchè il legislatore ha voluto favorire l’occupazione di tali soggetti ma non l’arbitrio di scegliere sempre posti nella P.A. dopo essere stati già collocati ed usufruito di tale riserva (si può usufruire in sostanza una sola volta nella vita del beneficio). 

Ritornando alla differenza fra diritto di riserva dei posti e diritto di precedenza nella scelta della sede, a proposito dei quali, siamo stati costretti a richiedere, come accesso civico generalizzato,  all’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, il tabulato riepilogativo della situazione delle riserve per tutti gli ordini e gradi di scuole (per le scuole secondarie per classi di concorso e sostegno), al fine di una verifica effettiva dei riservisti da assumere (questo per una tutela del diritto dei riservisti e per una tutela di coloro che, non avendo la riserva, hanno diritto all’immissione in ruolo o incarico annuale), dobbiamo far presente che:

  1. il diritto di riserva dei posti per i soggetti appartenenti alle categorie ex legge 68 e militari congedati, opera avendo come riferimento a) l’organico dei posti dell’ordine e grado di istruzione (distinto per classe di concorso), b) la percentuale spettante calcolata sull’organico di diritto dei posti -per i congedati opera in modo assoluto- c) il personale di ruolo in servizio appartenente alle predette categorie ex legge 68 e militari congedati, d) il grado di copertura o scopertura che così si viene a determinarsi e che comporta l’assunzione o meno di riservisti.
  2. il diritto di precedenza nella scelta della sede ex legge 104, spetta a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla predetta legge quali disabili personali (art.21 o art.3 comma 1 legge 104) ovvero per assistenza parenti ed affini entro il terzo grado(tenendo conto delle norme previste dal CCNI contratto mobilità personale di ruolo.

Ciò posto, appare evidente che per avere diritto alla riserva dei posti, occorre procedere al calcolo di cui al punto 1, mentre per la precedenza (punto 2)  occorre verificare se si entra nel novero dei posti da conferire come assunzione in ruolo o supplenza annuale, in quanto non spetta alcuna riserva dei posti.

Per fare un esempio, se occorre nominare 10 docenti supplenti per la classe di concorso A046 e abbiamo un aspirante avente diritto alla legge 104 collocato al 20 posto in graduatoria, tale docente non ha diritto ad alcuna nomina in quanto prima di tutto non ha un diritto di riserva ma di precedenza, in secondo luogo perchè non è collocato nel novero del 10 posto in graduatoria; laddove, viceversa, il docente, fosse collocato entro il 10 posto, quindi nel novero degli aventi titolo alla nomina, avrebbe anche diritto anche alla precedenza nella scelta della sede di servizio. 

Un caso emblematico si ha quando ci troviamo di fronte a docente che ha diritto sia alla riserva dei posti che alla precedenza legge 104/1992.

In tale circostanza, al docente spetta, una volta verificato il diritto secondo la riserva ex legge 68, la riserva dei posti e la precedenza assoluta nella scelta della sede anche fra coloro che sono utilmente collocati in graduatoria e non, come sostenuto da taluni uffici provinciali, una precedenza solo nell’ambito dei riservisti.

Su tale argomento l’UST di Taranto ha chiarito che ” Il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera poziore rispetto agli altri candidati. Si rammenta che, sia il diritto di precedenza che il diritto di riserva non possono essere da questo Ufficio diffusi per ragioni inerenti alla privacy dai candidati, e ciò giustifica la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati”

Ove in provincia di Foggia si siano verificati casi difformi è bene segnalare l’errore nel conferimento della nomina e scelta sede