CONCORSO STRAORDINARIO: LE FASI SUCCESSIVE AL SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA

Sono in via di conclusione le prove scritte del concorso straordinario per la scuola secondaria.

Vediamo quali sono le ulteriori fasi previste per chi ha superato o supererà la prova scritta, tenuto conto che dal 14 maggio si svolgeranno le prove suppletive per i candidati che non hanno potuto partecipare alle prove per isolamento fiduciario o quarantena e che abbiano ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole.

I posti indicati nei bandi da parte del Ministero sono 32 mila e saranno assegnati ai vincitori nell’arco di un triennio a decorrere dall’a.s. 2021/2022. 

Tutti coloro che hanno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 56/80 saranno inseriti nella graduatoria di merito della rispettiva classe di concorso.  

CHI SARANNO DICHIARATI VINCITORI 

Per essere, però, vincitori  del concorso non basta aver superato la prova, occorre essere inclusi nella graduatoria di merito nell’ambito dei posti messi a concorso ed indicati nel bando per ciascuna classe di concorso. Come già detto, l’assunzione in ruolo avverrà nell’arco del triennio di vigenza della stessa graduatoria e, qualora, nel predetto arco temporale non si liberano i posti indicati nel bando, la graduatoria avrà un effetto anche oltre il triennio.

Una volta nominati in ruolo, i vincitori dovranno, per ottenere la conferma in ruolo: 

  • Svolgere l’anno di formazione e prova e dovranno conseguire i 24 CFU (qualora non ne siano in possesso) con oneri a carico dello Stato.
  • Al termine dell’anno di prova sosterranno una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione e prova, da tenersi dinnanzi al comitato di valutazione integrato da 2 esterni di cui almeno 1 dirigente scolastico, che si intende superata con voto pari ad almeno 7/10
  • Con la conferma in ruolo conseguiranno anche l’abilitazione nella relativa classe di concorso. 

L’aspetto positivo per i vincitori che avranno la nomina dal prossimo 1^ settembre 2021, è rappresentato dal fatto che, tenuto conto che il concorso doveva già essere operativo da quest’anno scolastico, tutti coloro che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

In base a quanto disposto dall’art. 399 comma 3 bis “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

SITUAZIONE DEGLI IDONEI

Tutti coloro che, pur avendo superato la prova scritta, non verranno immessi in ruolo perchè non rientrano nella quota dei posti indicati nel bando, sono dichiarati  idonei.  Detti docenti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.

Tali docenti potranno conseguire l’abilitazione all’insegnamento purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali ma anche Paritarie), anche in una Regione diversa rispetto a quella in cui si è svolta la prova concorsuale.
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico. 

Il conseguimento dell’abilitazione avviene con il superamento della prova orale. Con regolamento, che si sarebbe dovuto adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge126/2019, deve essere disciplinata la procedura di abilitazione. Il decreto deve però ancora essere emanato. 

Allo stato attuale, purtroppo, tutti  coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto (56/80) non potranno invece conseguire l’abilitazione.