COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1.9.2022: QUANDO SI RISCUOTERA’ L’INDENNITA’ DI BUONUSCITA (TFS-TFR)?

Il personale della scuola che entro il 31 ottobre 2021 produrrà domanda di collocamento a riposo, si chiede quando potrà ricevere quella che una volta era denominata “indennità di buonuscita”

Per rispondere, a tale domanda, occorre evidenziare, preliminarmente, che vi è una scansione temporale nella riscossione della buonuscita collegata alla tipologia di cessazione e all’importo della suddetta buonuscita, nonchè alla maturazione dei requisiti pensionistici

Esaminiamo, innanzi tutto, come avviene la liquidazione in rapporto all’entità di quanto spettante, precisando che vi sono due categorie di pensionati.: coloro che hanno maturato i requisiti per essere collocati a riposo: 

Pensionati con raggiungimento dei requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue:

  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Non c’è necessità di alcuna domanda se non il fatto che l’UST provinciale deve inviare il prospetto di liquidazione all’INPS in tempo utile affincè l’ente liquidi il trattamento spettante.  Una volta ricevuta la pratica dall’UST l’INPS ha  3 mesi di tempo per provvedere al versamento del TFR.

Gilda VeneziaTenuto, pertanto, conto del motivo della cessazione, e della maturazione dei requisiti pensionistici dal 1.1.2014, si avrà la seguente scansione: 

  • Primo pagamento: se la cifra lorda spettante è inferiore a 50.000 euro lorde alle scadenze in tabella in relazione al motivo della cessazione;
  • Secondo pagamento: dopo altri 12 mesi dalla prima rata per percepire l’importo (cifra lorda spettante) compreso tra i 50.000 100.000 euro (cifra lorda spettante);
  • Terzo pagamento: dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata per la liquidazione della parte (cifra lorda spettanteeccedente i 100.000 euro.

Chi ha invece maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2013 percepirà invece:

  • Primo pagamento: se la cifra lorda spettante è inferiore a 90.000 euro lorde alle scadenze in tabella in relazione al motivo della cessazione;
  • Secondo pagamento: dopo altri 12 mesi dalla prima rata per percepire l’importo (cifra lorda spettante)compreso tra i 90.000 150.000 euro (cifra lorda spettante);
  • Terzo pagamento: dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda rata per la liquidazione della parte (cifra lorda spettanteeccedente i 150.000 euro

Per ulteriori informazioni ed assistenza gli iscritti alla FLP SCUOLAFOGGIA ovvero coloro che recandosi in sede, prenotando appuntamento su questo sito, usufruiscono del servizio pensionistico attivato da questa organizzazione sindacale e diretto dalla Sig.ra Carmela Frascella, già responsabile Ufficio Pensioni dell’ex Provveditorato agli Studi di Foggia 

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