CIRCOLARE SUPPLENZE A.S. 2022/2023: COSA PREVEDE PER IL PERSONALE ATA

Il 29 luglio 2022 il MInistero ha emanato l’annuale circolare relativa al conferimento delle supplenze annuali al personale della scuola.

Dopo aver trattato ampiamente le norme relative al personale docente, vediamo cosa prevede la circolare per il personale ata

Preliminarmente l’Ufficio Provinciale deve procedere ad effettuare l’immissione in ruolo nell’ambito del contingente assegnato a livello regionale. Tale contingente, deve essere suddiviso fra i vari profili professionali e ripartito fra le province di ogni singola provincia.

Una volta effettuate le nomine in ruolo, tenuto conto dei posti residui e di quelli residuati dopo le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, l’Ufficio provinciale, fatta  eccezione per i posti di  DSGA,  procede al  conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Si deve ricordare, in proposito, che le graduatorie del personale ata si dividono in TRE FASCE.

Prima fascia- graduatoria provinciale – 

E’ chiamata Graduatoria permanente o “ATA 24 mesi” ( 24 mesi anche non continuativi – prestato senza demerito -in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre)

E’ la graduatoria da cui vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno conferite dall’Ufficio Scolastico. La graduatoria viene rinnovata annualmente (di solito a marzo/aprile ogni USR pubblica il decreto relativo alla propria regione).

La predetta graduatoria provinciale di prima fascia, per coloro che hanno scelto le scuole per essere inclusi nelle rispettive graduatorie di istituto, viene trasmigrata nelle relative graduatorie di istituto.

Seconda fascia- graduatoria provinciale

In base ai DD.MM. 19.04.2001 n. 75 e 24.03.2004 n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)

E’ ad esaurimento, non sono previsti nuovi ingressi. Vi accedeva con 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel profilo professionale richiesto. 

Anche in questa graduatoria, per coloro che hanno prodotto istanza nelle relative graduatorie di istituto, è prevista la trasmigrazione  nelle suddette graduatorie di istituto, relativamente a chi ha prodotto istanza.

Terza fascia- graduatoria di istituto

La terza fascia è rappresentata da coloro che hanno prodotto domanda nel 2021 per effetto del D.M. del 3.3.2021 è utilizzabile solo per le supplenze nelle rispettive graduatorie di istituto; il servizio svolto sarà utile per raggiungere i 24 mesi utili per l’iscrizione in prima fascia.

Per la copertura dei posti residuati dopo le operazioni sia di immissione in ruolo e assegnazioni provvisorie e utilizzazioni personale di ruolo,  sono utilizzate: 

  • le graduatorie permanenti provinciali e quelle ad esaurimento (di prima e seconda fascia), in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia
  • l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • in caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo;
  • per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza;
  • è prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina;
  • per il profilo di DSGA, la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
  • è prevista la possibilità di conferire delle eventuali supplenze a termine (art. 41 CCNL 2016/2018) sui posti eventualmente residuati dalla procedura assunzionale rivolta agli ex LSU ed Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013). A questo scopo il MI fornirà specifiche e separate indicazioni.
  • la stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
  • è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
  • nel caso in cui, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
  • il CCNL 2006/2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa scuola;
  • sono, inoltre, previsti: la priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 68/1999, nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie permanenti.