ASSUNZIONI DA GPS: PRONTO IL DECRETO MINISTERIALE-PARERE DEL CSPI-

Nel nostro precedente notiziario- clicca qui- abbiamo preannunciato che, stante ormai la imminente pubblicazione degli esiti delle nomine da GAE E PROCEDURE CONCORSUALI REGIONALI, è prossima l’indizione della nuova procedura di assunzione, in presenza di disponibilità residue dalle sopra citate immissioni in ruolo da GAE E GMR, da GPS provinciali di prima fascia.

In proposito il Ministero dell’Istruzione, ha già predisposto il relativo provvedimento, sottoposto anche al parere del CSPI.

Non ci occuperemo, per il momento di quanto fatto evidenziare dal CSPI (che ha riguardato più che altro le prossime modalità di assunzioni) ad eccezione delle criticità espresse relativamente alla modalità di svolgimento della prova da sostenere da quanti, immessi in ruolo da GPS, devono poi sostenere per la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

A tal fine il CSPI ha eccepito che “il meccanismo delle due fasi di valutazione, quella del Comitato di Valutazione della scuola e quella della Commissione esterna, può assumere profili problematici. In considerazione del fatto che DS e tutor hanno elementi concreti relativi al lavoro svolto sul campo, occorrerebbe valorizzare, pertanto, il ruolo del Comitato di Valutazione della scuola, almeno attribuendo al suo giudizio un peso significativo che sia il punto di partenza della valutazione di competenza della Commissione“; inoltre, sempre il CSPI ritiene che sarebbe opportuno togliere – all’art. 8 del documento – i riferimenti ai programmi dei concorsi ordinari e inserire solo quelli relativi alle Indicazioni Nazionali con l’obiettivo di uniformare i due “momenti” di valutazione e superamento dell’anno di prova. 

Ritornando alla procedura di assunzione da GPS prima fascia, ricordiamo che per l’assunzione da posto comune occorre essere in possesso dei tre anni di servizio negli ultimi dieci anni (compreso l’anno in corso) mentre da sostegno basta essere in possesso del solo titolo di specializzazione.

Dal numero dei posti residui dopo le assunzioni da GAE e GMR, inoltre, si ricorda altresì, che vanno detratti i posti da accantonare per le classi di concorso rientranti nello “STEM”  e i posti da accantonare relativamente al contingente per il concorso ordinario 2020 (già bandito e le cui prove dovrebbero iniziare nel mese di ottobre. In tal senso alcuni USR hanno già emesso il relativo provvedimento, determinando il numero dei posti da accantonare e si aspetta quello della Puglia (a proposito ha assunto servizio, come da noi auspicato, il nuovo Direttore Generale dott. Silipo…speriamo in una inversione di marcia nella conduzione del predetto ufficio).

NELLA BOZZA DI DECRETO PREDISPOSTA DAL MINISTERO VIENE STABILITO CHE:

I DOCENTI individuati saranno destinatari di un contratto a tempo determinato proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
Il conferimento dell’incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 7, del Decreto Legge – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

lA domanda va prodotta, se interessati, tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line(POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Nell’istanza l’aspirante dichiara:

  1. di trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge;
  2. le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura;
  3. l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti. Ciò significa che ogni UST dovrà pubblicare l’elenco delle sedi scolastiche rimaste vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo da GAE E GMR (detraendo solo il dato numerico degli accantonamenti per classi concorso “STEM” e concorso ordinario 2020. In tal modo gli iscritti in GPS avranno a disposizione un numero maggiori di sedi su cui esprimere la preferenza anche se tale numero comunque subirà poi il blocco sino al contingente riservato alle immissioni.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.

Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento degli incarichi sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato che si articola secondo le modalità di seguito indicate. 

Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.

Gli stessi uffici, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o
tipologia di posto indicato e, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e, successivamente nei relativi elenchi aggiuntivi, delle preferenze espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico. 

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti ed alle scuole interessate.

A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare.

La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

a) per l’insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b) per l’insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all’esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell’anno di formazione inziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell’anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Quindi, nel caso di valutazione negativa espressa dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, l’anno di prova viene reiterato. Questo significa che potrà essere ripetuto ma una sola volta in quanto nel caso di un secondo esito negativo il contratto si scioglierà, come di consueto avviene con riferimento all’anno di formazione e prova.

Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di assunzione e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto. In questo caso quindi non vi sarà alcuna possibilità di ripetere l’anno di formazione e prova. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

PARERE CSPI ASSUNZIONE DA GPS

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