APPROVATO IL COSIDDETTO “DECRETO DIGNITA'” ………..CI MANCAVA SOLO QUESTO NEL PANORAMA GIURIDICO DEL NOSTRO PAESE…..

Quello che i nostri politici al governo hanno pomposamente chiamato

”  decreto dignità ” è stato definitivamente approvato dal  Senato, motivo per cui, con la pubblicazione sulla prossima G.U., dopo la firma del Capo dello Stato, diverrà legge dello Stato.

Nella legge vi sono due articoli che riguardano la scuola:

  • questione diplomati magistrale;
  • supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.

CASSATO IL COMMA 131 DELLA LEGGE 107- DIVIESTO DI CONFERIMENTO SUPPLENZE A CHI HA GIA’ FATTO 36 MESI DI SERVIZIO. 

Il comma 131 della  legge 107/2015, aveva introdotto il divieto di attribuire supplenze su posti sino  al 31/08  al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio.  Tale divieto è stato ora cassato.

Come FLP non possiamo che ritenerci soddisfatti della disposizione legislativa.

QUESTIONE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE ENTRO A.S. 2001/2002

Il nuovo governo, al fine di risolvere la questione dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (inclusi in GAE con riserva a seguito di giudicati del Tar), che, in virtù della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dovranno essere cancellati dalle GAE o peggio licenziati, tenta di trovare una via di uscita all’annosa questione.

Vediamo come: 

Il cosiddetto provvedimento “dignità” prevede che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione Scolastica, motivo per cui prende tempo per futuri interventi. Il legislatore, considerato che nel frattempo per il corrente anno scolastico sia i docenti già di ruolo che quelli che sono  immessi in ruolo dal 1.9.2018 (abbiamo dovuto far evidenziare all’UST DI FOGGIA che vi era l’obbligo di  nominare i docenti inclusi con riserva in GAE. Infatti, non si sa per quale “oscuro” suggerimento era stato precisato che si sarebbe solo accantonato il posto per poi dare una sede residua dopo tutti gli altri aspiranti….) ha proceduto, con il decreto in esame, ad assicurare la continuità didattica. 

Come detto il decreto appena approvato prevede ora due distinti interventi:

Assicurare la continuità didattica a.s. 2018/19;

Nuovo sistema di reclutamento docenti infanzia e primaria.

Continuità didattica a.s. 2018/2019

Per l’a.s.2018/2019  la legge prevede quanto segue:

a) diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze per effetto del giudicato del Consiglio di Stato  il loro contratto sarà trasformato in una supplenza con termine al 30/06/2019;

b) diplomati magistrale cui viene conferita una  supplenza annuale, in virtù dell’inclusione in GAE, con termine 31/08: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.

Nuovo Reclutamento docenti infanzia e primaria

La legge prevede un concorso ordinario e uno straordinario.

1) Il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali.

2) Il concorso ordinario è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale

Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.

RICORDIAMO, A MEMORIA DI CHI RITIENE CHE L’APPROVAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO PRODUCA GIA’ EFFETTI, CHE SOLO LA PUBBLICAZIONE IN G.U., CON SUCCESSIVO RECEPIMENTO DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO  CON DECRETI MINISTERIALI, DIVENTA APPLICABILE PER LE NOMINE IN RUOLO. MOTIVO PER CUI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO CHE SONO IN CORSO DI SVOLGIMENTO, OCCORRE PROCEDERE AL CONFERIMENTO DELLA NOMINA E STIPULA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, SALVO, POI, IN RAGIONE DEL DECRETO “DIGNITA’???, (PER CHI E’  PER COSA QUESTO DECRETO SIA DIGNITOSO E’ TUTTO DA DIMOSTRARE) PROCEDERE A RIMODULARE IL CONTRATTO STIPULATO. QUINDI, E’ ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMO NON CONFERIRE LA NOMINA IN RUOLO AGLI AVENTI DIRITTO INCLUSI IN GAE.