Riforma della Disabilità e Inclusione Scolastica:
Guida al D.Lgs. 62/2024 per Docenti e Dirigenti
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 segna un passaggio di fondamentale importanza nel percorso normativo sul riconoscimento delle disabilità e sull’inclusione. Sebbene il testo sia in vigore dall’estate 2024, la piena attuazione sul territorio nazionale avverrà a tappe, arrivando a regime nel 2027 dopo una fase sperimentale.
Come FLP SCUOLA FOGGIA, forniamo ai lavoratori della scuola, ai docenti di sostegno e ai dirigenti una sintesi operativa e rigorosamente ancorata alla norma per affrontare con chiarezza e consapevolezza le novità procedurali.
1. I capisaldi del D.Lgs. 62/2024
Il decreto dà attuazione alla legge delega n. 227/2021 e persegue un obiettivo di semplificazione e centralità della persona attraverso tre strumenti integrati:
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Valutazione di Base Unificata: Un unico iter accertativo che unifica le procedure oggi frammentate (invalidità civile, cecità, sordità e accertamento dell’handicap ai fini della L. 104/1992).
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Valutazione Multidimensionale: Esame svolto da una commissione multidisciplinare (su richiesta dell’interessato o della famiglia) finalizzato alla costruzione del Progetto di Vita.
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Progetto di Vita Individualizzato: Lo strumento d’integrazione che pianifica interventi, sostegni e adattamenti concreti in tutti i contesti socio-relazionali della persona.
Novità sul linguaggio normativo: Fin dalla sua pubblicazione, il decreto introduce una profonda revisione terminologica obbligatoria anche nei documenti ufficiali:
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Il termine «handicap» è sostituito da «condizione di disabilità».
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Termini quali «disabile» o «diversamente abile» vengono sostituiti da «persona con disabilità».
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I concetti di «gravità» o «situazione di gravità» vengono ridefiniti in «necessità di sostegno elevato o molto elevato».
2. Tempi di applicazione e territorialità (Art. 40)
Per evitare sovrapposizioni o errate interpretazioni negli istituti scolastici, evidenziamo il cronoprogramma di attuazione delle norme sulla valutazione di base e sul progetto di vita:
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Fase Sperimentale (dal 1° gennaio 2025): Attuazione circoscritta alle sole province e territori individuati ai sensi dell’art. 33 (durata prevista: 24 mesi).
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Estensione Nazionale (dal 1° gennaio 2027): Applicazione generalizzata delle nuove procedure su tutto il territorio italiano.
Nota: Le definizioni e il nuovo linguaggio inclusivo sono invece già pienamente operativi su tutto il territorio nazionale.
3. Effetti sull’accertamento scolastico e continuità del PEI
Un punto centrale per l’organizzazione didattica riguarda l’art. 5 del D.Lgs. 62/2024:
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L’accertamento in età evolutiva per l’inclusione scolastica (ex D.Lgs. 66/2017) confluisce interamente nella nuova Valutazione di Base.
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Cosa NON cambia per la Scuola: Il decreto 62/2024 non modifica la normativa di riferimento per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il D.Lgs. 66/2017 resta la norma regolatrice per il PEI, il Profilo di Funzionamento, l’operatività del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e la determinazione e quantificazione delle ore di sostegno.
4. L’Istitituto dell’«Accomodamento Ragionevole» (Art. 17)
Con l’introduzione dell’art. 5-bis all’interno della Legge 104/1992, viene disciplinato l’accomodamento ragionevole: la misura volta a garantire l’effettivo godimento dei diritti della persona laddove la norma generale non risulti sufficiente, a patto che non generi oneri sproporzionati per l’amministrazione.
Elementi chiave da monitorare a scuola:
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Sussidiarietà: Si affianca e integra i diritti e le risorse esistenti, senza mai sostituire le ore di sostegno o l’assistenza specialistica spettanti per legge.
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Attivazione formale: Viene richiesto tramite domanda scritta presentata dai genitori (o dall’alunno se maggiorenne).
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Coinvolgimento partecipe: Il richiedente partecipa direttamente all’individuazione e definizione delle misure appropriate.
5. Progetto di Vita e partecipazione della Scuola (Artt. 18 e 24)
Il Progetto di Vita comprende tutte le dimensioni esistenziali dell’alunno, inclusa quella scolastica.
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Presenza della scuola nell’Unità Multidimensionale: Quando viene attivato il percorso del Progetto di Vita, un rappresentante della scuola integra l’unità di valutazione multidimensionale nei casi già contemplati dalla norma (art. 6, D.Lgs. 66/2017).
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La scuola garantisce dunque la massima collaborazione istituzionale, mantenendo ben distinti il perimetro del Progetto di Vita (globale) e quello del PEI (specifico dell’istituzione scolastica).
6. Norme transitorie e tutela delle certificazioni in essere (Art. 35)
Come Sindacato, riteniamo fondamentale rassicurare il personale scolastico e le famiglie per evitare allarmismi o inutili appesantimenti burocratici:
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Diritti e certificati conservati: Tutte le certificazioni di handicap (L. 104/92) o invalidità rilasciate entro il 31 dicembre 2026 conservano la loro piena validità, unitamente alle prestazioni e ai benefici già riconosciuti.
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Nessun rinnovo forzato: Chi è già in possesso di certificazione antecedente al 1° gennaio 2027 può fare richiesta del Progetto di Vita senza dover ripetere l’iter della Valutazione di Base.
7. Vademecum Operativo per le Scuole: Errori da evitare
| Concetto Errato | Corretta Interpretazione Normativa | Azione Consigliata |
| Obbligo di ricertificare tutti gli alunni dal 2027. | Le certificazioni preesistenti mantengono validità e tutele (art. 35). | Chiarire alle famiglie che la documentazione in possesso resta valida. |
| Il D.Lgs. 62/2024 cambia la modulistica del PEI o la composizione del GLO. | La disciplina del PEI resta integralmente normata dal D.Lgs. 66/2017. | Continuare a seguire i modelli e le tempistiche ministeriali vigenti. |
| La riforma è già attiva e prescrittiva in ogni scuola d’Italia. | Fino al 31/12/2026 la nuova valutazione si applica unicamente nelle province campione della sperimentazione. | Verificare se l’istituto ricade in un territorio coinvolto nella sperimentazione. |
| L’accomodamento ragionevole sostituisce il posto o le ore di sostegno. | È una misura sussidiaria e complementare, non sostitutiva dei diritti previsti. | Valutarlo esclusivamente come integrazione per specifiche necessità ambientali o didattiche. |
FAQ Rapide di Consultazione
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Da quando è vincolante la nuova procedura di valutazione di base in tutta Italia? A decorrere dal 1° gennaio 2027 su scala nazionale (salvo per le aree di sperimentazione attive dal 2025).
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Le vecchie certificazioni L. 104/92 scadranno con la nuova riforma? No, restano valide a tutti gli effetti e mantengono le tutele acquisite.
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La riforma modifica le competenze del GLO o del docente di sostegno? No, la governance didattica e le attribuzioni relative al PEI restano regolate dal D.Lgs. 66/2017.
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Quali termini terminologici vanno aggiornati nei verbali e nei documenti scolastici? È necessario utilizzare “persona con disabilità”, “condizione di disabilità” e “sostegno elevato o molto elevato”, eliminando diciture obsolete.