Una nostra iscritta, docente di scuola secondaria, ci ha chiesto informazioni, essendo stata destinataria di una supplenza temporanea di 9 ore, circa il diritto ad accettare e pretendere che le sia conferito la proposta di uno spezzone di 6 ore presso altra istituzione scolastica, anche se vi sono problemi di compatibilità di orario fra le due supplenze.
LA NOSTRA RISPOSTA:
Premettiamo che il docente cui viene conferita una nomina di supplenza per un qualsiasi spezzone non gode di un diritto “assoluto” al completamento. La materia è disciplinata sia dalla O.M. n.27 del 16.2.2026 che dalla circolare ministeriale sulle supplenze per l’a.s. 2026/2027
A tal fine dobbiamo evidenziare come il completamento è possibile
- sia se il completamento discende da bollettino di nomina da GPS (ma solo se richiesto nella domanda delle max 150 preferenze, e con preferenze espresse compatibili con quella già assegnata);
- sia da graduatorie di istituto nelle scuole scelte nella domanda prima fascia di istituto o GPS;
- sia da interpello.
Occorre anche sottolineare come il completamento può avvenire in scuole della provincia in cui è stato assegnato il primo spezzone. Questo vale anche se il completamento dovesse arrivare da scuola paritaria.
E’ possibile sommare ai fini del completamento:
- ore della secondaria II grado con ore della secondaria I grado e viceversa (anche con durata diversa del contratto);
- ore della primaria solo con ore della primaria;
- ore dell’infanzia solo con infanzia.
Il completamento è possibile:
- max tre scuole in due comuni* tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità ; **
- anche tra scuola statale e paritaria, senza superare le 18 ore complessive per la secondaria, 22 (+ 2 programmazione per primaria), 25 per infanzia.
Nel contesto del completamento non può comunque essere disatteso il principio della “raggiungibilità” la cui tabella la maggior parte degli uffici scolastici provinciali non pubblica impedendo ai docenti sia di tenerne conto nella predisposizione delle domande per le 150 scuole sia per le supplenze temporanee e gli interpelli.
Ciò rilevato, alla docente dobbiamo anche far evidenziare come occorra procedere, in fase di richiesta di supplenza, ad effettuare una:
- Compatibilità preventiva: Il completamento dell’orario (ad esempio sommare uno spezzone di 9 ore a uno di 6 ore per avvicinarsi o raggiungere l’orario di cattedra, che nella secondaria è di 18 ore) è un suo diritto, ma gli orari devono essere già compatibili al momento dell’accettazione.
- Autonomia scolastica: L’organizzazione dell’orario delle lezioni e di servizio del personale docente rientra nel potere organizzativo e nella responsabilità del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti/Consiglio d’Istituto. Il Dirigente non è tenuto a stravolgere il quadro orario di una classe o i giorni di servizio dei colleghi per permettere di far coincidere due contratti.
- Modifiche d’orario legittime: Il Dirigente Scolastico può modificare l’orario di servizio dei docenti solo per comprovate e imprevedibili ragioni organizzative o di emergenza (es. assenze improvvise), mai come atto dovuto o unilaterale su richiesta del singolo supplente per incastrare un doppio incarico.
- Verificare la sovrapposizione: Controllare con i rispettivi uffici di segreteria (Ufficio Personale / Didattica) di entrambe le scuole l’esatta griglia oraria delle due supplenze.
- Chiedere con cortesia (senza pretendere): Segnalare a entrambi i DS o ai responsabili dell’orario la situazione, chiedendo se esista un margine minimo e indolore per spostare qualche ora (ad esempio se si tratta di un’ora buca o di un giorno interamente libero), ma tenendo presente che possono legittimamente negare tale possibilità
- Valutare la rinuncia o l’accettazione parziale/intera: Se gli orari non coincidono e le scuole non possono/volendo modificarli, è possibile rifiutare la nuova supplenza dimostrando che non si tratta di rinunicia ma di impossibilità ad accettarla per incompatibilità di orario mentre non è possibile lasciare la supplenza già in atto in quanto questo comporta sanzioni per le graduatorie in cui si è incluso. Infatti, ricordiamo che l’O.M. 27/2026 (e la normativa sulle supplenze), stabilisce che è consentito lasciare una supplenza temporanea solo ed esclusivamente per accettare un incarico annuale (fino al 30 giugno o 31 agosto)provenienti da GaE, GPS, graduatorie di istituto o interpello.
Quindi è:
- Vietato: Lasciare una supplenza breve/temporanea per un’altra supplenza breve o temporanea (anche se offerta da un’altra scuola o con più ore).
- Vietato: Lasciare una supplenza breve per una supplenza che termina con la fine delle lezioni (poiché anch’essa considerata temporanea e non al 30 giugno/31 agosto).
- Consentito: Lasciare una supplenza temporanea in corso per accettare un incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto.
In sintesi, la sanzione prevista, in caso, per esempio della rinuncia alla supplenza delle 9 ore, la perdita della possibilità di conseguire supplenze (sia per il personale docente che per il personale ATA):- Per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/28
- Per tutte le graduatorie di istituto in cui si è inserito
- Per tutti gli insegnamenti / classi di concorso per cui hai titolo
Mentre legittimamente il nostro docente può rinuciare alla supplenza delle 6 ore qualora venga dimostrata la inconciliabilità dell’orario di servizio fra le due scuole. Se il docente, accetta ed assume servizio per la supplenza di 6 ore e non potendo svolgere il servizio, solo successivamente decide di abbandonare la supplenza, la scuola comuqneu potrebbe applicare una sanzione che bloccherà completamente per le supplenze brevi da graduatorie di istituto. E’ bene, allora, informarsi e stabilire prima la possibilità di modifica dell’orario nella prima o seconda scuola per poter effettuare il servizio su 15 ore.
Giova anche ricordare che se la supplenza di 6 ore è di durata maggiore ed è anche più comoda, comunque non è possibile abbiandonare quella in atto di 9 ore più breve. L’Articolo 15 dell’O.M. 27/2026 stabilisce chiaramente che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie (quindi sia per l’a.s. 2026/2027 che per l’a.s. 2027/2028):- Da tutte le graduatorie di istituto (non solo da quella della scuola che sta lasciando).
- Per tutte le classi di concorso, insegnamenti e posti di ogni grado di istruzione per cui ha titolo (rimane bloccato anche su eventuali altre materie o specializzazioni).
- Per qualsiasi tipologia di supplenza, incluse quelle brevi o tramite interpello.
E’ bene chiarire che l’O.M. distingue nettamente tra la rinuncia prima di iniziare (che penalizza solo la singola scuola/materia per l’anno in corso) e l’abbandono a contratto firmato e servizio iniziato. Quest’ultimo, come abbiamo già detto sopra, le preclude la possibilità di insegnare come supplente ovunque e per due anni scolastici.