CI SONO DIRIGENTI CHE CI RICASCONO…….
EVIDENTEMENTE CI SONO PRESUNTI LUPI CHE PERDONO IL PELO MA NON IL VIZIO…..
Evidentemente l’azione posta in essere da questa Organizzazione Sindacale e che ha portato in passato al ritiro da parte di qualche dirigente scolastico di note con cui si intendeva obbligare, con una “sibillina attività obbligatoria di formazione”, i docenti a formarsi sulla somministrazione di farmaci a scuola, non è bastata, per cui ci troviamo di nuovo ad intervenire con un nostro resoconto su una problematica che spesso ci viene sottoposta, cioè del presunto obbligo dei docenti di somministrare farmaci agli alunni a scuola ovvero di seguire corsi di formazione in tal senso
-
- Richiesta formale dei genitori (provvista di certificazione medica su assoluta necessità, orari e posologia).
- Verifica dei locali idonei per la conservazione e la somministrazione del farmaco da parte del Dirigente.
- Disponibilità volontaria del personale della scuola (docente o ATA).
-
- Volontarietà costitutiva: Il profilo professionale del docente (art. 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca) prevede mansioni di tipo didattico, educativo e formativo. Non comprende in alcun modo prestazioni di tipo assistenziale o sanitario.
- Criterio di disponibilità: Le stesse Linee Guida del 2005 chiariscono che il Dirigente Scolastico deve “verificare la disponibilità” dei docenti. Se la disponibilità non viene concessa spontaneamente, il Dirigente non può imporla con un ordine di servizio.
- Competenza del personale ATA: Spesso, per interventi che non richiedono competenze medico-specialistiche, la prima attivazione deve riguardare il personale ATA (collaboratori scolastici), previa specifica formazione e comunque previa disponibilità/incentivazione economica, e non il corpo docente.
In caso di emergenza e pericolo di vita improvviso, ogni cittadino (e a maggior ragione il docente in vigilanza) ha l’obbligo giuridico di intervenire per l’art. 593 del Codice Penale (Omissione di soccorso). In tale scenario estremo, la prima azione tassativa è il contatto immediato con il servizio di emergenza 112/118, seguendo alla lettera le istruzioni operative dei sanitari in attesa dell’ambulanza.
-
- Non firmare per accettazione incondizionata: Se viene richiesto di firmare un atto impositivo, apporre la firma solo “per presa visione”.
- Inviare una formale diffida: Presentare una nota scritta al Dirigente Scolastico (tramite i nostri delegati RSU o via PEC ovvero informando questa O.S. nel caso di iscritti) contestando l’atto.
Su tale argomento siamo venuti recentamente a conoscenza che in qualche scuola, si vorrebbe o si è chiesto al docente di sottoscrivere una dichiarazione di indisponibilità, ovvero di disponibilità, in quest’ultimo caso con obbligo di formarsi, e, da ultimo, a margine della richiesta di dichiarazione di indisponibilità, risulterebbe scritto che il docente deve essere consapevole che potrebbe considerarsi come omissione di soccorso (art.593 codice procedura penale) la mancata somministrazione secondo le procedure previste.
L’analisi del modulo di sottoscrizione imposta dal Dirigente Scolastico, ove rispondesse al vero (ma ci auguriamo per lo stesso dirigente, che non lo sia) rivela molteplici e gravi profili di illegittimità giuridica e contrattuale. Il documento si configura come un vero e proprio tentativo di estorcere il consenso attraverso una forma di pressione psicologica e giuridica del tutto infondata, finalizzata a scaricare sul corpo docente responsabilità di natura penale.
-
- Confusione dolosa tra routine ed emergenza: L’art. 593 del Codice Penale (Omissione di soccorso) punisce chi, di fronte a un pericolo grave e immediato, omette di dare l’avviso all’autorità o di prestare l’assistenza occorrente. La somministrazione programmata o routinaria di un farmaco non ha nulla a che vedere con l’omissione di soccorso.
- Inesigibilità della prestazione sanitaria ordinaria: Un docente che esercita il proprio diritto contrattuale di esprimere il dissenso alla somministrazione quotidiana di un farmaco non sta omettendo il soccorso a nessuno; sta semplicemente dichiarando di non avere le competenze sanitarie per una terapia.
- La vera omissione di soccorso a scuola: In caso di emergenza improvvisa, l’obbligo del docente si adempie allertando immediatamente il 112/118 e prestando il primo soccorso nei limiti delle proprie capacità. Il DS non può utilizzare una norma penale sul soccorso d’urgenza per costringere il personale a eseguire terapie farmacologiche ordinarie, paventando conseguenze penali inesistenti in caso di rifiuto.
-
- Il documento nel tentativo di far dichiarare eventualmente “di non avere competenze né funzioni in merito e di norma di non essere autorizzato”, nel contempo costringerebbe a scegliere tra assenso e dissenso sotto la minaccia del punto successivo (l’omissione di soccorso).
- Secondo le Linee Guida del 25/11/2005, la somministrazione presuppone l’assoluta disponibilità volontaria del lavoratore. Strutturare un modulo burocratico formale che “schedi” l’assenso o il dissenso legandovi uno spettro penale altera la serenità e la libertà di scelta del dipendente, violando l’art. 44 del CCNL Comparto Istruzione (il quale non prevede tra le mansioni del docente l’erogazione di terapie mediche).
-
- La richiesta della famiglia è un prerequisito per attivare la procedura, ma non vincola in alcun modo il singolo docente.
- Il Dirigente Scolastico ha il dovere di verificare la disponibilità dei docenti, ma se questa manca, E’ PROPRIO LUI CHE deve attivare percorsi alternativi (coinvolgimento del personale ATA previo incentivo e formazione, stipula di convenzioni con ASL, associazioni di volontariato o assessori alle politiche sociali locali). Non può scaricare la risoluzione del problema sul docente richiedendo firme su moduli capziosi. QUINDI, IN DEFINITIVA, OVE LA SUA CONDOTTA SIA OMISSIVA DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA IN CASO DI ACCERTATA INDISPONIBILITA’ DEI DOCENTI, GRAVEREBBE VEROSIMILMENTE PROPRIO SU DI LUI IL PERICOLO DEL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO