UST DI FOGGIA: Riscontro cumulativo alle segnalazioni e alle richieste di informazioni circa le procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2026/2027

L’UST DI FOGGIA, HA INTESO DARE RISCONTRO AI RICORSI PRODOTTI AVVERSO I BOLLETTINI DELLE CONFERME SU POSTO DI SOSTEGNO E NOMINE PER SUPPLENZE ANNUALI AL PERSONALE DOCENTE, UTILIZZANDO IL RISCONTRO “CUMULATIVO” ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.

Allegati

IN MERITO, DOBBIAMO EVIDENZIARE COME SI TRATTA DI UNA PROCEDURA, ORMAI DIFFUSA, CON CUI SIA I SINGOLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI, E SPESSO LO STESSO MINISTERO, RITENGONO DI ADOTTARE PER DARE ESITO A RICORSI, ESPOSTI, RICHIESTA, ANCHE PRECISA DI CHIARIMENTI, ETC, PRODOTTI DAL PERSONALE DELLA SCUOLA AVVERSO SIA AI TRASFERIMENTI, VALUTAZIONE DOMANDE DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA E CONFERIMENTO SUPPLENZE, PARLIAMO IN SOSTANZA DEL COSIDDETTO “RISCONTRO CUMULATIVO ALLE SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI CIRCA LE PROCEDURE (IN QUESTO ULTIMO  CASO DELLA RISPOSTA DELL’UST DI FOGGIA) PER IL CONFERIMENTO DELLE NOMINE ANNUALI”

Molti nostri iscritti, ci stanno chiamando per chiedere quanto questa tipologia di riscontro (che evidentemente non riguarda solo segnalazioni o richieste informazioni, ma veri e propri esposti)  possa essere tenuta in considerazione e il valore giuridico della stessa

Orbene, al riguardo occorre dire che:

  • da un lato la procedura adottata non sembra possa essere considerata pienamente legittima sotto il profilo del buon andamento della Pubblica Amministrazione e del diritto di accesso e trasparenza, anche se gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) vi ricorrono spesso per far fronte all’enorme mole di contenziosi seriali.
Il diritto amministrativo italiano prevede regole precise sul modo in cui lo Stato deve rispondere ai cittadini.
  • I profili di illegittimità
    • Obbligo di motivazione: Secondo l’articolo 3 della Legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo (inclusa la risposta o il rigetto di un ricorso amministrativo) deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
    • Mancanza di esame individualizzato: Una risposta cumulativa e generalista spesso non prende in considerazione le specificità e le sfumature del singolo ricorso. Se il ricorrente ha inserito un elemento peculiare o una situazione personale differente dagli altri, l’amministrazione ha il dovere di valutarla. 

    Sulla legittimità di tale operato occorre sottolineare come il confine tra la “legittimità della risposta e la illegittimità”  dell’atto stesso, può essere così riassunta: 

    • È legittimo accorpare le risposte quando i ricorsi sono seriali e identici nell’oggetto e nei motivi di diritto.
    • Diventa illegittimo quando la risposta cumulativa si trasforma in una formula standard che ignora le specificità, le eccezioni o le situazioni peculiari sollevate dal singolo ricorrente.

    In sostanza, allora, le risposte cumulative degli UUSSPP possono essere considerate legittime quando le stesse rispettano  i principi di semplificazione ed economicità amministrativa (Art. 1, Legge 241/1990), in particolare di fronte a contenziosi di massa (es. graduatorie GPS, mobilità, assegnazioni provvisorie), ed è quindi chiaramente legittima se rispecchia i seguenti principi: 

    • Identità delle questioni: I ricorsi presentano la medesima situazione di fatto e le stesse identiche censure giuridiche.
    • Sussistenza della motivazione: La risposta collettiva, seppur cumulativa, contiene una motivazione giuridica esaustiva che smonta o accoglie il fulcro della tesi comune a tutti i ricorrenti.
    • Chiarezza di destinazione: È chiaro a quali ricorsi e a quali soggetti la risposta cumulativa si riferisca (es. tramite un elenco di protocolli o codici identificativi)

    Sussistono forti dubbi di legittimità del comportamento serbato, quando si concretizza una illegittimità (configurando un vizio di motivazione o un eccesso di potere) nei seguenti casi:

    • Mancata valutazione delle specificità (Difetto di istruttoria): Se il  ricorso conteneva una situazione personale unica (es. precedenze Legge 104, calcolo di un punteggio specifico per un servizio non comune, titoli culturali particolari) e l’USP risponde con un testo standard che non menziona minimamente tale specificità.
    • Motivazione apparente o “per relationem” generica: Quando il provvedimento cumulativo si limita a formule di stile come “esaminati i ricorsi, si rilevano infondati alla luce della normativa vigente”, senza spiegare perché le tesi del ricorrente siano errate. La giurisprudenza amministrativa stabilisce che la motivazione non può essere un guscio vuoto.
    • Violazione del diritto di difesa (Art. 24 Costituzione): Se la genericità della risposta impedisce al ricorrente di capire le reali ragioni del rigetto, l’USP sta di fatto ledendo il diritto del cittadino di difendersi adeguatamente in un successivo ricorso al TAR o al Giudice del Lavoro.

    Espresso quanto innanzi, gli interessati ci chiedono ancora, come comportarsi qualora si ritiene che la risposta possa essere viziata nella motivazione ed eccesso di potere. Orbene, l’ordinamento pone a disposizione del ricorrente vari strumenti quali:

    • Istanza di accesso agli atti: Richiedere formalmente i verbali o i documenti interni all’USP per verificare se la  posizione in graduatoria  sia stata effettivamente valutata.
    • Diffida ad adempiere: Inviare una formale contestazione (tramite PEC) rimarcando che la risposta cumulativa non ha preso in carico i motivi specifici del ricorso, invitando l’ufficio all’autotutela.
    • Ricorso giurisdizionale: Impugnare il provvedimento (o il silenzio-rigetto) davanti al Giudice del Lavoro (per questioni di graduatorie e diritti soggettivi) o al TAR (per vizi procedurali e interessi legittimi), eccependo proprio il difetto di motivazione e la violazione dell’obbligo di provvedere.

    Proprio il TAR, a dire il vero, tende  a volte a “tollerare” o a non annullare i provvedimenti cumulativi esclusivamente in due casi specifici:

    • Ricorsi identici (Contenzioso seriale): Se centinaia di docenti presentano lo stesso identico ricorso (spesso basato su modelli sindacali) contro lo stesso identico atto, l’amministrazione può giustificare una risposta cumulativa purché smonti punto per punto le tesi comuni.
    • Motivazione “per relationem”: L’USP può richiamare una circolare ministeriale o una sentenza consolidata per rispondere a tutti, ma l’atto deve comunque contenere l’elenco dei destinatari e chiarire perché quella risposta si applica a ciascuno di essi.
    Se la risposta generalista, viceversa, ignora completamente un vizio specifico che è stato sollevato e che pone il caso oggetto del ricorso come differenziato rispetto agli altri, quell’atto è viziato per difetto di motivazione ed è impugnabile davanti al Giudice del Lavoro o allo stesso TAR.
    Per quanto sopra esposto, laddove il personale iscritto a questa organizzazione sindacale ritiene di identificare la propria situazione in quest’ultima fattispecie, può chiedere, con mail indirizzata a [email protected] ,di fissare un appuntamento con l’avv. VELIA SCARNECCHIA che cura il settore legale della FLP SCUOLA FOGGIA.