ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2026/2027: GIOVEDI’ 9 LUGLIO LA FIRMA DEL CCNI – DOMANDE DAL 13 LUGLIO ? – ECCO LA MODULISTICA DA COMPILARE

Domani 9 luglio le cosiddette OO.SS. rappresentative sono state convocate finalmente al MIM per la sottoscrizione del nuovo CCNI relativo alla mobilità annuale del personale docente ed ata per l’a.s. 2026/2027

A questo punto l’ipotesi più probabile per l’inizio della presentazione delle domande dovrebbe essere quella di Lunedì 13 luglio 2026 con scadenza al 24 luglio 2026.

Insomma, il paventato “intasamento” temporale di tutte le procedure per il corretto, si fa per dire, avvio dell’anno scolastico tanto sbandierato dal Ministro Valditara costringerà il mondo della scuola, e gli uffici periferici del Ministero e ovviamente del personale, a un tour de force senza precedenti…..Valditara non si smentisce mai:  fra i suoi proclami e i fatti ci passano “oceani” di fallimenti burocratici. In tutto questo, le cosiddette OO.SS. rappresentative assistono impassibili allo sfascio della scuola e alle forche caudine che vengono imposte al personale docente ed ata.  UNA VERGOGNA TUTTA ITALIANA !!!

La bozza del testo della O.M. conseguente alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale sulla mobilità annuale non è stata resa nota, per cui dobbiamo rifarci alle indiscrezioni che trapelano nel “bunker di Vial Trastevere”, cui possono accedere i soliti noti rappresentanti sindacali o testate giornalistiche che ormai hanno sostituito e anticipano anche le notizie delle OO.SS., cui probabilmente fa più comodo partecipare ad una preventiva informazione da parte di queste testate per ottenere “consensi e piaggeria di ritorno con comparsate in video interviste”.

Il testo della O.M. dovrebbe contenere le seguenti prescrizioni ed indicazioni:

      • Ricongiungimento familiare: a figli (anche minori o affidati), coniuge/parte dell’unione civile, convivente o genitori.
      • Gravi esigenze di salute: comprovate da idonea certificazione medica.
      • Cura o assistenza: per figli, coniuge o genitore con disabilità grave (Legge 104).
      • Ricongiungimento al convivente: purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. A) Innazi tutto la domanda di assegnazione provvisoria, a differenza di quella di trasferimento, può essere prodotta solo ricorrendo le seguenti situazioni:
  • PREMESSA NECESSARIA Nelle assegnazioni provvisorie è possibile chiedere indifferentemente il ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori. Non esiste un ordine di priorità imposto dal contratto per la scelta del familiare, ma è necessario indicare un solo familiare per il quale si richiede il movimento e inserire come prima preferenza il suo comune di residenza. 
Ecco alcuni dettagli fondamentali sul ricongiungimento:
  • Libertà di scelta: Puoi scegliere a quale familiare ricongiungerti senza vincoli gerarchici (es. un docente sposato con figli può chiedere di ricongiungersi indifferentemente al coniuge, a un figlio o al proprio genitore). 
  • Convivenza: Per coniuge, figli e genitori non è obbligatorio il requisito della convivenza. 
  • B) VEDIAMO CHI PUO’ FARE ANCHE DOMANDA A PRESCINDERE DALLE SOPRA INDICATE SITUAZIONI
  • Docenti di ruolo che hanno superato il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assunzione.
  • Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
  • Docenti soprannumerari o in esubero.
  • Docenti neoassunti (compresi gli immessi in ruolo con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) che hanno superato l’anno di prova e il periodo previsto dalla normativa vigente e che si trovano in una delle sopra citate condizioni di cui al punto A
  • Docenti che hanno ottenuto trasferimento o anche passaggio di ruolo o di cattedra e che si trova in una delle sopra citate condizioni di cui al punto A
  • C) Il personale docente è soggetto a vincoli triennali di permanenza nella scuola o provincia di titolarità che possono essere derogati purché si rientri nelle seguenti categorie (sempre se confermate dal testo che sarà sottoscritto domani)

    1) genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

  • 2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • 3) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    3a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
    3b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    3d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    3e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  • 3f) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
  • 3g) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

C) IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

Il personale che si trova nelle seguenti situazioni, nelle operazioni di mobilità annuale ha diritto alla precedenza, se in possesso dei seguenti requisiti:

  • Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali precedenza per i genitori con figli di età inferiore ai 6 anni o che hanno compiuto già i 6 anni nell’anno solare in cui viene presentata la domanda. Tale precedenza si applica anche ai figli adottivi, in tal caso i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia.
  • Per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali esiste anche la precedenza per chi è genitore di figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni e in caso di adozioni e di affidi, i quattordici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
  • Per quanto riguarda la precedenza relativa all’assistenza a parenti o affini con disabilità, è necessario compilare l’apposito allegato. A tal fine, a seconda dei casi, occorrerà predisporre l’allegato relativo al tipo di precedenza (precedenza per assistenza al coniuge, precedenza per assistenza al figlio, precedenza per assistenza al genitore, ecc.).
    • Stato di gravità: Il fratello/sorella deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92. 
    • Mancanza di genitori: La precedenza è concessa al fratello/sorella solo in mancanza (o totale inabilità) dei genitori. In sostanza, il docente diventa il referente unico. 
    • Titolo ai permessi: Il richiedente deve aver diritto a fruire dei giorni di permesso mensile retribuito o del congedo straordinario nell’anno scolastico in corso.
    • Convivenza: Rispetto ad altri familiari, per i fratelli e le sorelle il contratto di mobilità (secondo le regole che potrebbero esssere confermate anche per il 2026/27) riconosce la precedenza anche in caso di non convivenza, purché si possiedano gli altri requisiti previsti. 
    • Preferenza: Per esercitare tale diritto, la prima preferenza espressa nella domanda deve coincidere con il comune dell’assistito. 

    Per la precedenza relativa ai suoceri  con disabilità grave (Legge 104), bisogna rispettare vincoli specifici 

    • Grado di parentela: I suoceri sono considerati affini di primo grado. Sono inclusi tra i soggetti per cui è possibile usufruire della precedenza nell’assegnazione provvisoria, a differenza della mobilità definitiva (trasferimento), dove tale assistenza non è contemplata. 
    • Requisito di convivenza: Per poter far valere la precedenza, è strettamente necessario che il docente e il suocero disabile siano conviventi e che tale convivenza risulti da certificazione anagrafica autodichiarata. 
    • Referente unico: Salvo casi particolari, il docente deve essere riconosciuto come il referente unico per l’assistenza al suocero disabile grave (art. 3, comma 3 della Legge 104)
    • Comune di assistenza: Per applicare la precedenza, le scuole richieste devono trovarsi nel comune o distretto subcomunale di residenza della persona assistita. 

    ALCUNE ALTRE PRECISAZIONI

    La  precedenza è  prevista per l’assistenza a parenti e affini entro il 2° grado con Legge 104 (art. 33, comma 5), 
    I parenti e gli affini sono così suddivisi:
      • Parenti di 1° grado: genitori, figli.
      • Parenti di 2° grado: fratelli/sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli). al verificarsi di situazioni di eslcusività
      • Affini di 1° grado: suocero/a, genero, nuora.al verificarsi di situazioni di esclusività
      • Affini di 2° grado: cognati, nonni del coniuge. al verificarsi di condizioni di esclusività

    Nota: In alcuni casi, il grado può estendersi al 3° grado (es. zii, bisnonni, nipoti) solo se coniuge, genitori o parenti più stretti hanno più di 65 anni, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti. 
    1. Documenti e Autodichiarazioni da allegare
    Tutti i file devono essere preventivamente caricati su Istanze Online (POLIS) nella sezione “Gestione Allegati”. I documenti obbligatori per l’assistenza sono:
      • Verbale della Legge 104/92: copia del verbale ASL/INPS attestante la disabilità grave (art. 3, comma 3).
      • Dichiarazione sostitutiva di certificazione: autodichiarazione che attesta il grado di parentela o affinità con la persona assistita.
      • Certificato di residenza dell’assistito: o autodichiarazione che ne attesta la residenza e la data di decorrenza (il vincolo di iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data della domanda).
      • Dichiarazione di cura continuativa: autodichiarazione in cui dichiari di prestare assistenza in modo esclusivo e continuativo. Si ricorda che i  requisiti fondamentali  per chiedere assistenza al fratello prevedono che:
    PARLIAMO ORA DEL VINCOLO DI ESCLUSIVITA’ PER L’ASSISTENZA EX LEGGE 104 
    Il principio dell’esclusività dell’assistenza stabilisce che la precedenza viene riconosciuta a un solo lavoratore dipendente per ciascun disabile fatta eccezione per assistenza figli e genitori
    • Regola generale: non devono esserci altri familiari conviventi o non conviventi (es. altri fratelli o figli) che fruiscono dei permessi o che possano prestare assistenza.
    • Dichiarazioni dei parenti: per ottenere la precedenza, devi allegare le autodichiarazioni di tutti gli altri parenti dello stesso grado (o grado più vicino) in cui dichiarano l’oggettiva impossibilità di prestare l’assistenza al disabile.
    • RIPETIAMO CHE VI E’ E NON ESISTE ALCUN PRESUPPOSTO DI VINCOLO DI ESCLUSIVITA’ PER ASSISTENZA CONIUGE O GENITORI O FIGLI: l’esclusività non si applica tra coniugi (il coniuge ha sempre la priorità ed è l’assistente primario) o nel caso di genitori che assistono un figlio disabile ovvero per assistenza ai genitori
  • L’ordine delle preferenze dovrebbe essere il seguente:
      1. Gravi motivi di salute: Personale con particolari e gravi patologie.
      2. Personale con disabilità: Lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 o disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 21 della Legge 104/
      3. Assistenza a familiari con disabilità grave: Precedenza per chi assiste il coniuge, un figlio, un genitore o un parente/affine entro il secondo grado con Legge 104/92 (art. 3, comma 3)
      4. Personale con figli di età inferiore a 6 anni: Rilevante per le sole assegnazioni interprovinciali.
      5. Personale che riprende servizio: Rientro dopo aspettative sindacali o incarichi politici.

    SI ALLEGA LA MODULISTICA

    DICHIARAZIONE-ESIGENZE-DI-FAMIGLIA-PER-RICONGIUNGIMENTO CONIUGE E-FIGLI

    DICHIARAZIONE PRECEDENZA FIGLI INFERIORI ANNI 6

    DICHIARAZIONE-_PRECEDENZA-PER-FIGLI-FINO-A-14-ANNI

    PRECEDENZA CURE CONTINUATIVE

    PRECEDENZA ART.21 LEGGE 104

    PRECEDENZA ART.33 COMMA 6

    DICHIARAZIONE-FIGLI-FRATELLI-SORELLE–art.-33-legge_104

    PRECEDENZA ASSISTENZA AL CONIUGE

    PRECEDENZA ASSISTENZA AL FIGLIO

    PRECEDENZA ASSISTENZA AL GENITORE

    PRECEDENZA ASSISTENZA FAMILIARE ENTRO IL  TERZO GRADO

    PRECEDENZA ASSISTENZA LEGALE

    SCARICA QUI TUTTI I BOLLETTINI UFFICIALI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA E D’ITALIA

     

    AVVISO IMPORTANTE PER ISCRITTI

    SI PRECISA CHE OCCORRE, PER CHI SI RECA PRESSO QUESTA SEDE PER OTTENERE ASSISTENZA,  AVER COMPILATO OBBLIGAGTORIAMENTE LA MODULISTICA ALLEGATA.

    TALE MODULISTICA DEVE ESSERE CARICATA SU PENDRIVE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO WORD.

    SI RICORDA CHE CHI NON DOVESSE RISPETTARE TALE PRESCRIZIONE NON POTRA’ OTTENERE, VISTO IL BREVE PERIODO DI TEMPO A DISPOSIZIONE E L’ACCALLARSI DI PIU’ PROCEDURE,  CONSULENZA ED ASSISTENZA