CONFERMA DOCENTI NDR SU POSTO DI SOSTEGNO A.S. 2026/2027: LA NOTA MINISTERIALE E PROCEDURA

Con il  Decreto Scuola n. 127/2025, il MIM ha provveduto ad estendere anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

Con apposita circolare, poi, il suddetto dicastero sta per fornire alle scuole e agli Uffici Scolastici Provinciali apposite istruzioni in ordine alla procedura prevista per il prossimo anno scolastico

FONTE NORMATIVA: Articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale sulle supplenze n. 27 del 16 febbraio 2026.

PROCEDURA: L’iter di conferma viene effettuato unitamente all’ attribuzione delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027).

E’ opportuno precisare che sui posti attualmente occupati dal personale ndr, ove acquisiti in organico di diritto, gli stessi posti partecipano come disponibilità per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.

Sempre prima della conferma, ovviamente, si effettuano, in organico di fatto, prima le operazioni di utilizzazione su posto di sostegno del personale docente di ruolo che le assegnazioni provvisorie, provinciali e interprovinciali.

REQUISITI
Il prerequisito essenziale per accedere alla conferma è che il docente, nell’a.s. 2025/2026, stia svolgendo una supplenza su posto di sostegno:

– fino al 31/08/2026
oppure
– fino al 30/06/2026 (anche su spezzone orario).

Non possono essere destinatari di conferma i docenti in servizio con supplenze brevi e temporanee (compresa la supplenza “fino al termine delle lezioni”).

DESTINATARI

  • Docenti specializzati sul sostegno sullo specifico grado: destinatari di nomina da qualsiasi procedura (GAE, GPS, graduatorie di istituto, scuole viciniori, interpello).
  • Docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS: con nomina da GPS 
  • Docenti non specializzati non inseriti in seconda fascia GPS: solo se individuati a livello provinciale tramite scorrimento incrociato di GAE e GPS di posto comune.

Si evidenzia come non possono produrre domanda di conferma i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

CHE DEVONO FARE I DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI: 

Prima condizione :
a) la richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità (entro il 31 maggio);
b) Viene effettuata una valutazione della conferma sempre in rapporto alla ricaduta sul progetto didattico e di integrazione dell’alunno, anche sentito il GLO (entro il 15 giugno);
c) Viene interpellato il docente che esprime eventuale consenso  (entro il 15 giugno). Il consenso in questa fase non è vincolante 

Se l’istruttoria è positiva, il dirigente comunica l’esito all’Ufficio scolastico entro il 26 giugno tramite SIDI inserendo:
– codice fiscale del docente;
– tipo di contratto;
– eventuale spezzone orario;
– sede di servizio 2025/2026;
– grado di istruzione;
– sede di servizio 2026/2027, nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; in caso di dimensionamento, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.

Dopo l’inserimento, sono possibili solo rettifiche per errori materiali o annullamenti motivati (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).

In ogni caso il docente esprime la conferma della volontà di restare nella scuola solo in occasione della scelta delle scuole per le supplenze (cosiddetta procedura delle “150 scuole” )
In caso di conferma, che avviene prima della procedura di conferimento delle nomine annuali, accetta la  conferma oppure rifiuta

La scelta è definitiva, vincolante e irrevocabile:
– se accetta, viene confermato ed escluso da tutte le altre supplenze.
– se rifiuta, partecipa, poi, alla normale procedura di conferimento delle supplenze.

È obbligatoria la compilazione dell’istanza: in caso contrario non potrà né essere confermato né ottenere supplenze.
Nota bene: non è obbligatorio inserire nella scelta delle 150 sedi la scuola in cui si è accettata la conferma.

LE SANZIONI

A)  Se il docente, dopo aver accettatorinuncia o non prende servizio, perde la possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

B) In caso di abbandono di servizio, il docente perde la possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza (comprese le “brevi”) per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

BOZZA NOTA MIM CONFERMA DOCENTI DI SOSTEGNO