TFA SOSTEGNO VII CICLO: PUBBLICATO DECRETO CON POSTI ASSEGNATI ALLE UNIVERSITA’-DATE SVOLGIMENTO PROVE-CORSO DI PREPARAZIONE-

Con Decreto Ministeriale n. 333 del 31-3-2022 il Ministero dell’Università ha pubblicato il provvedimento con cui viene attivato il VII ciclo per il conseguimento del titolo di sostegno (TFA). 

Il totale dei posti autorizzati per le Università è di 25.874 così suddivisi

                                                   infanzia    2576

                                                primaria   5319

                                                media         7731

                                                superiori 10248

Per la Puglia risultano assegnati

                               INFANZIA    PRIMARIA   MEDIA       SUPERIORI        TOTALE

BARI                      100                  250                  300                300                      950
FOGGIA                150                  150                   400                500                    1200
SALENTO             150                  150                   150                 150                       600

Il decreto stabilisce che le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e ha indicato le date per lo svolgimento della prova preselettiva per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

NEL DETTAGLIO:

• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

• 25 maggio 2022 prove scuola primaria;

• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Le modalità di espletamento delle prove di accesso, restano confermate che sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal d.m. 8 febbraio 2019, n.
92 e dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90.

I percorsi per il conseguimento del titolo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8
febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.

In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

TITOLI DI ACCESSO

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU

Insegnanti tecnico-pratici (ITP):
abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente  DOPO il 2024/2025: laurea anche triennale più 24 CFU

I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

Integrazione dei requisiti di accesso TFA Sostegno VII ciclo
La nota del 13 agosto 2020 ( non richiamata nel Dm n. 755 del 6 luglio 2021 per il VI ciclo, ma presa in considerazione dagli Atenei) integra così i requisiti di accesso:

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.  Occorrerà attendere quindi il bando delle Università per avere maggiore contezza su questo aspetto. 

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio

Il decreto autorizzativo all’art. 2 comma 2 rimanda anche al D.M. 92/2019, motivo per cui è da ritenersi che sono direttamente ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).

Aspiranti ammessi direttamente alla prova scritta

Vi sono poi aspiranti che sono esonerati dallo svolgere  il test preselettivo, per cui sosterranno   direttamente la/e prova/e scritta/e, superata la quale potranno svolgere quella orale. 

Essi sono: 

 Aspiranti beneficiari legge 104/92

L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Gli aspiranti, che si trovano nella suddetta condizione, accedono direttamente alla/e prova/e scritta.

Aspiranti con servizio su sostegno

Accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e  gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. 

Per annualità di servizio bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

DM n. 333 del 31-3-2022

ALLEGATO A – POSTI PER UNIVERSITA’

AVVISO IMPORTANTE

SI RICORDA CHE QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE HA ORGANIZZATO UN CORSO DI PREPARAZIONE PER LE PROVE PRESELETTIVE, SCRITTE ED ORALI PER LA PARTECIPAZIONE AL TFA SOSTEGNO VII CICLO.

IL CORSO INTERAMENTE ONLINE E’ RISERVATO AGLI ISCRITTI AL SINDACATO E A COLORO CHE PERFEZIONANO L’ISCRIZIONE. 

IL CORSO E’ INTERAMENTE ONLINE – SCARICA QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CORSO-CLICCA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI INVIARE MAIL A [email protected]  DESIDERA  INVIANDO  IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO PER ESSERE CONTATTI E ACQUISIRE TUTTE LE NOTIZIE IN MERITO.