PERSONALE SOPRANNUMERARIO: INDIVIDUAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA MOBILITA’

Le scuole stanno procedendo alla definizione delle graduatorie per l’individuazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà in base all’organico di diritto determinato per l’a.s. 2022/2023.

La graduatoria viene così compilata: Distintamente per le varie tipologie di posto esistenti dei docenti titolari sui:
✓ posti comuni
✓ posti speciali
✓ posti di sostegno
✓ posti di ruolo speciale in scuole speciali

Per la sola scuola primaria: su posti dei C.P.IA. per ogni singolo punto di erogazione.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

POSTI DI SOSTEGNO
L’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:
A) minorati della vista (CH)
B) minorati dell’udito (DH)
C) minorati psicofisici (EH)

DOCENTE DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA
Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Soprannumerario su posti di lingua inglese
Qualora dalla graduatoria di lingua inglese si individui un perdente posto, il docente in soprannumero, PRIMA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto.

A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese.

SCUOLA DI I E II GRADO
Si precisa che non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. 

POSTI DI SOSTEGNO

Scuola secondaria di I GRADO:
l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:
A) minorati della vista (CH)
B) minorati dell’udito (DH)
C) minorati psicofisici (EH)Scuola secondaria di II GRADO:

L’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione di aree.

Il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, avendone il titolo, su altra tipologia nella stessa scuola.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO 

Ai sensi del CCNI sulla mobilità è escluso dalla graduatoria interna di istituto il docente che rientra in una delle seguenti categorie:
I) Disabilità e gravi motivi di salute (docente non vedente o emodializzato);
III) Personale con disabilità (art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
IV) Assistenza al figlio, al fratello o sorella convivente in situazione disabilità (nel caso di genitori totalmente inabili o scomparsi), da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza al coniuge disabile e assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità;
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. I docenti beneficiari di una di queste precedenze non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all’esclusione si applica se il docente possiede i seguenti requisiti:
a) è titolare in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell’assistito;
b) fermo restante il requisito a), qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

In relazione alla precedenza prevista al punto VII), per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita (indipendentemente dal comune in cui il docente è titolare).

I requisiti che danno diritto all’esclusione devono essere in possesso degli interessati entro i termini di scadenza delle domande di mobilità. Il docente è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, l’eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria.

Il Dirigente Scolastico, tenendo conto dell’organico approvato dall’UST e della graduatoria interna, individua il personale soprannumerario e comunica formalmente tale situazione. 

Il docente dichiarato soprannumerario può:

1. presentare domanda di trasferimento condizionata;

2. presentare domanda di trasferimento volontaria;

3. non presentare domanda di trasferimento.

La domanda che presenta il docente in modalità cartacea è a tutti gli effetti una domanda di mobilità, per cui va compilata in ogni sua parte riportando per ogni sezione le informazioni necessarie riguardo l’anzianità di servizio, i titoli ecc. compresi anche gli allegati (D, F ecc.).

Nei primi due casi il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in forma cartacea.

Nel terzo caso, se l’insegnante individuato come perdente posto decide di non presentare domanda di trasferimento, sia condizionata che volontaria, deve avere la consapevolezza che sarà trasferito d’ufficio. Dovrà compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.

Qualora il docente non presenti il suddetto modello, sarà il dirigente scolastico a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.

Da considerare ulteriormente: Il docente dichiarato soprannumerario può trovarsi in due diverse situazioni:
1. Può aver già presentato domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online.
2. Non ha presentato alcuna domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online.

Nell’ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento entro il termine previsto dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, la nuova domanda in modalità cartacea va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza.

La domanda in modalità cartacea segue le stesse modalità e gli stessi criteri di quella volontaria che si presenta in modalità online, deve essere solo compilato un ulteriore riquadro: 

DOCENTE SOPRANNUMERARIO

IL DOCENTE E’ PERDENTE POSTO                                                RISPONDERE NEL RIQUADRO                     SI             

PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA DI SOPRANN.       RIPORTARE IL PUNTEGGIO NEL RIQUADRO     120

IL DOCENTE SOPRANNUMERARIO INTENDE COMUNQUE

PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA                            RISPONDERE “SI” SE SI INTENDE COMUNQUE                                                                                                                                      PARTECIPARE ALLA MOBILITA’ 

                                                                                                                     RISPONDERE “NO” SE LIBERANDOSI UN POSTO                                                                                                                             NELLA SCUOLA DI TITOLARITA’ SI INTENDE                                                                                                                                         ANNULLARE LA DOMANDA (1)

 (1) in questo caso  ci si avvale del diritto al rientro nella scuola di attuale titolarità per i prossimi 8 anni e mantenere il punteggio di continuità qualora trasferiti in altra scuola.    

La compilazione della domanda prosegue con l’indicazione delle sedi che  a differenza della “ordinaria” domanda di mobilità compilata tramite istanze online in cui il sistema dà automaticamente il codice delle scuole o delle preferenze sintetiche (comune, distretti e province) e fa automaticamente “caricare” tali preferenze, nella DOMANDA CARTACEA il docente dichiarato in soprannumero deve riportare nell’apposita sezione delle preferenze I CODICI E LA DENOMINAZIONE DELLE PREFERENZE DI INTERESSE COSÌ COME SONO RIPORTATI NELL’APPOSITO BOLLETTINO DEL MINISTERO.

ATTENZIONE: Al fine di una corretta compilazione di questa sezione bisogna sapere che:
1. SI POSSONO indicare scuole dello stesso comune di titolarità;
2. SI POSSONO indicare scuole diverse dal comune di titolarità.

ATTENZIONE!: nel caso della opzione n. 2 il docente è OBBLIGATO ad indicare l’intero codice del comune di titolarità PRIMA di indicare altre preferenze al di fuori di quel comune.  

COME OPERA IL SISTEMA INFORMATIVO SULLA BASE DI QUANTO PRESCRITTO DAL CCNI

  1. Se nel corso dei movimenti si libera un posto nella scuola di attuale titolarità il docente viene automaticamente riassorbito e la sua domanda di trasferimento viene di fatto annullata e non verranno così valutate eventuali preferenze espresse (anche se disponibili).
  2. Se nel corso dei movimenti non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità il sistema valuterà l’ordine delle preferenze espresse dal docente come in una normale domanda di trasferimento volontario (Attenzione: il docente in questo caso partecipa con il proprio punteggio del trasferimento a domanda e senza alcuna precedenza rispetto ad altri docenti che hanno espresso le stesse preferenze).
  3. Se nel corso dei movimenti non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità e il docente non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio:
    a) nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
    b) in subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti;
    c) in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia                                                                                                                                                                                                                                                                                Si può verificare il caso  del docente che ha già presentato domanda di mobilità online con la richiesta di rientro  nella scuola di ex titolarità perché dichiarato in soprannumero in anni precedenti.
    Nella scuola di attuale titolarità viene ora dichiarato soprannumerario. 

In questi casi il docente dichiarato perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

È il caso del docente che ha già prodotto domanda di trasferimento entro i termini stabiliti dalla Ordinanza Ministeriale richiedendo il rientro nella scuola di ex titolarità. Dalla graduatoria interna di istituto risulta ora individuato in soprannumero nella scuola di attuale titolarità.

Il docente ha due scelte:
1) Continuare a richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità (così come ha già fatto nella domanda online);
2)  “Condizionare” la scuola di attuale titolarità e quindi rimandare il rientro nella ex scuola e tentare di rimanere in quella attuale.

Non è infatti possibile fare entrambe le scelte.

PRIMA SCELTA
Se il docente decide per la prima opzione non deve fare altro che “ricopiare” per intero (questa volta sul modulo cartaceo) la domanda di trasferimento già prodotta e porre particolare attenzione alla sez. dei “soprannumerari”:
 laddove è indicato se il docente vuole o meno partecipare al movimento a domanda deve rispondere “SÌ”.

Pertanto, indicherà, come ha già fatto nella domanda di trasferimento online, la precedenza per il rientro (art. 13 comma 1 punto II) e indicherà altresì la scuola di ex titolarità come prima preferenza, ma nell’apposita sezione dei “soprannumerari” indicherà che è favorevole a partecipare al movimento a domanda. In questo caso ha
prodotto domanda di rientro per la scuola di ex titolarità.

SECONDA SCELTA
Se, invece, opta per la seconda opzione, farà una normale domanda condizionata per l’attuale scuola di titolarità in cui è stato ora DIhiarato in soprannumero indicando “NO” al movimento a domanda e scegliendo eventualmente le scuole del propriocomune di attuale titolarità e, in subordine, anche eventuali altre preferenze.

In questo caso sta esprimendo la volontà di non rientrare per ora nella sua ex scuola di titolarità ma di avere diritto di riassorbimento in quella attuale qualora si dovesse liberare un posto.

Ciò perché i due movimenti (rientro nella ex scuola e “condizionare” quella attuale) non possono essere scelti contemporaneamente, quindi o si decide di rientrare nella scuola di ex titolarità oppure si condiziona quella attuale. È ovvio che se si decide il rientro nella ex scuola non si può condizionare quella attuale e viceversa

SE VIENE INDICATO “SÌ”
PARTECIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA
È il caso dell’insegnante in soprannumero che NON HA ALCUN INTERESSE a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel C.P.I.A. in cui è al momento titolare anche nel caso si dovesse ricreare il posto, ed intende pertanto partecipare al movimento a domanda.

In questo caso il docente nel modello cartaceo PUÒ ESPRIMERE QUALUNQUE TIPO DI PREFERENZA senza nessun tipo di vincolo.

È importante sapere che il docente:
1. partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero;
2. vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio finora maturata.

SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE
1. Il docente viene soddisfatto in una delle preferenze espresse come in una normale domanda di trasferimento volontario (Attenzione: il docente in questo caso partecipa con il proprio punteggio del trasferimento a domanda e senza alcuna precedenza rispetto ad altri docenti che hanno espresso le stesse preferenze). Ciò accade anche se
nel corso dei movimenti si dovesse ricreare il posto nella scuola di attuale titolarità.
2. Il docente non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non
disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono e contemporaneamente si riforma il posto nell’attuale scuola di titolarità: in questo caso non essendoci disponibilità nelle preferenze espresse viene riassorbito nella sua scuola e viene meno la sua posizione di soprannumero.

3.Il docente non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono e non si riforma il posto nell’attuale scuola di titolarità: in questo caso si dà corso al trasferimento d’ufficio (Attenzione: il docente in questo caso partecipa con il punteggio ottenuto nella graduatoria interna d’istituto):
1. nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
2. in subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti;
3. in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia

SI PRECISA

1. Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dovrà essere inserito a pieno titolo (a “pettine”) nell’organico della nuova scuola in cui arriverà anche se questa è stata espressa nelle preferenze. In sostanza non potrà essere considerato ultimo arrivato e collocato in coda nella graduatoria interna di istituto l’anno scolastico successivo.

2. Il docente che ha condizionato la domanda mantiene il diritto al punteggio relativo alla continuità di servizio (compreso il mantenimento dell’eventuale bonus dei 10 punti) e il diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per i successivi otto anni, purché produca ogni anno domanda di trasferimento per
rientrare nella sede di precedente titolarità.

3. Il docente che ha condizionato la domanda e che nel successivo ottennio (con le domande di trasferimento online) inizia a richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza, deve obbligatoriamente inserire come prima preferenza nella modulo-domanda online la scuola di ex titolarità e allegare l’apposita dichiarazione di rientro (allegato F). Se non dovesse ottenere il rientro per mancanza di disponibilità e ha indicato anche altre preferenze ottenendo una di queste, nella scuola in cui sarà trasferito verrà considerato come ultimo arrivato ovvero “trasferito a domanda” (cioè potrà essere individuato per primo quale perdente posto nell’eventualità si verifichi una contrazione di organico nella scuola di arrivo). Continuerà comunque a mantenere il diritto di rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità ed il punteggio di continuità fino ad allora maturato.

4. Il docente che ha condizionato la domanda e che nel successivo ottennio (con le domande di trasferimento online) ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti (dovrà essere inserito a pieno titolo (a “pettine”) nell’organico della scuola come se non se ne fosse mai andato).

5. Il docente che ha condizionato la domanda e che nel successivo ottennio (con le domande di trasferimento online) non ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità, terminato l’ottennio non ha più diritto al rientro, perde il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità mentre mantiene quello eventualmente maturato nella scuola di attuale titolarità.