ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: ATTENZIONE ALL’INDICAZIONE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Come è noto per richiedere l’assegnazione provvisoria è necessario che si verifichino alcune situazioni, in particolare, si può produrre domanda per :

RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE
Il ricongiungimento può essere richiesto a uno dei seguenti soggetti:

  1. Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  3. Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.

Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza. 

RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza

Fra l’altro, a differenza della domanda di mobilità, coloro che richiedono l’assegnazione provvisoria, ED INTENDONO RICHIEDERE ANCHE ALTRI COMUNI OLTRE QUELLO DI RICONGIUNGIMENTO,  devono, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, indicare l’intero comune di ricongiungimento (ATTENZIONE : anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica).

Ove non si indichi l’intero comune di ricongiungimento non verranno prese  in considerazione tutte le preferenze successive indicate nel modello di domanda, infatti, l’UST  si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Si ricorda, inoltre, che il punteggio (6 punti) per il ricongiungimento vale solo per il comune di residenza del familiare per il quale si chiede l’assegnazione provvisoria (a condizione che tale familiare risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.), mentre per altri comuni si ha solo il punteggio per i figli. 

La residenza della persona alla quale si chiede II ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.