UST FOGGIA: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI DA PARTE DELLE SCUOLE COINVOLTE

L’UST DI FOGGIA HA PUBBLICATO UNA NOTA CON CUI VENGONO IMPARTITE DISPOSIZIONI ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA COINVOLTE NEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2024/2025

Nella nota, l’UST DI FOGGIA invita le scuole ad effettuare le operazioni propedeutiche per l’individuazione di eventuale situazione di soprannumerarietà.

Ora, atteso che alla data odierna non è stato sottoscritto e rinnovato il contratto sulla mobilità del personale della scuola, occorre necessariamente, fatte salve modifiche, procedere secondo quanto contenuto  e previsto dall’articolo 18 del CCNI 2022/25, per cui bisogna procedere, per il dimensionamento scolastico che coinvolge due o più istituzioni scolastiche alla formazione di un’unica graduatoria. 

NOTA UST FOGGIA – PROCEDURA PER MOBILITA’ A SEGUITO DIMENSIONAMENTO-clicca

Le operazioni possibili nell’ambito dei procedimenti di dimensionamento, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del CCNI 2022/25, sono le seguenti:

  • A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado (unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado);
  • B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico;
  • C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado;
  • D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche;
  • E) Cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria.

In particolare: nell’ambito dell’operazione in esame, possono verificarsi due fattispecie:

  1. Unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi;
  2. Confluenza singoli plessi o scuole dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo.

Nel caso di cui al punto 1, ossia di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivitutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi, confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo:

  • entrano a far parte del circolo e/o istituto comprensivo di confluenza;
  • formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto.

Nel caso di cui al punto 2 sopra riportato, ossia di confluenza di un plesso o scuola dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo:

A. i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, ai plessi medesimi o nelle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, per garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.

In tal caso:

  1. prima delle operazioni di mobilità, l’ATP di riferimento, sulla base della predetta opzione, procede all’assegnazione di titolarità dei suddetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia;
  2. per l’individuazione dei soprannumerari, in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità; 

B. i docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo, che non esercitano la suddetta opzione di confluenza:

  1. rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del contratto 2022/25.

La graduatoria interna di istituto, anche nei casi di dimensionamento, va redatta secondo le disposizioni del sopra citato CCNI (salvo modifiche che saranno dettate dal nuovo CCNI), graduando i docenti interessati sulla base dei punti attribuiti ai sensi della Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio, tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25. I punteggi da attribuire derivano da: anzianità di servizio; esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento); titoli generali.

Nell’ambito della redazione della graduatoria interna, si devono tenere in considerazione le precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, ai soli fini dell’esclusione della graduatoria, mentre le stesse non si applicano per la riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento