SUPPLENZE PERSONALE ATA E DIRITTO AL COMPLETAMENTO D’ORARIO-EFFETTI RINUNCIA O ABBANDONO NOMINA

Il personale ATA che ha accettato una supplenza su spezzone può conseguire il completamento orario o di lasciarla per accettare una supplenza su posto intero. 

COMPLETAMENTO ORARIO
L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) prevede che l’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo (36 ore).

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

Vediamo, con l’occasione, quali sono le sanzioni previste per il personale ata per rinuncia o abbandono supplenza

Bisogna distinguere tre diverse situazioni:

  • La rinuncia ad una nomina o proposta di conferma\proroga
  • La mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina
  • L’abbandono di una supplenza

Occorre inoltre distinguere se la supplenza proviene:

  • dalle graduatorie d’istituto
  • alle graduatorie permanenti (c.d. graduatorie 24 mesi, riservate ai docenti con 24 mesi di servizio nella scuola statale) o dalla graduatorie\elenchi provinciali ad esaurimento.

Rinuncia ad una nomina/conferma/proroga:

  • Dalle graduatorie permanenti (24 mesi): la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di essere convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni).
  • Per le supplenze da graduatorie d’istituto: – non sono previste sanzioni.

Mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina:

  • Dalle graduatorie permanenti (24 mesi): la rinuncia a una proposta di assunzione comporta la perdita della possibilità di essere convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d’istituto (il riferimento originario relativo all’anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni). La sanzione è quindi la medesima rispetto al caso della rinuncia. 
  • Dalle graduatorie d’istituto: non sono previste sanzioni. Anche in questo caso, così come per la rinuncia, non sono previste sanzioni.

Abbandono di una supplenza:

  • Dalle graduatorie permanenti (24 mesi): non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
  • Dalle graduatorie d’istituto (e da MAD): non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto (e da MAD), per l’anno scolastico in corso.

Nel caso di abbandono quindi la sanzione è la medesima sia che la che la convocazione provenga da graduatorie permanenti sia che provenga da graduatorie d’istituto o MAD.