PROROGA CONTRATTI PERSONALE ATA: PER FORTUNA C’E’ QUALCHE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (VENETO) CHE NON ASPETTA CHE IL MINISTERO CHIARISCA

E’ proprio il caso di dire: non aspettare che ti dicano cosa fare se sai già cosa fare !!!

Infatti, mentre come al solito l’USR PUGLIA sonnecchia (rispetto al passato che dormiva non è che sia migliorata la situazione!!) altri uffici scolastici regionali svolgono il ruolo che la legge assegna loro e invitano le scuole ad adoperarsi per assicurare la normale attività amministrativa

Stiamo parlando dell’USR VENETO che in maniera tempestiva (e non è la prima volta) ha emanato la circolare n.11543 del 30 maggio 2022 con al quale fornisce i criteri e le situazioni di criticità da tenere in considerazione per ogni specifico profilo professionale ai fini della proroga oltre il 30 giugno 2022 dei contratti a tempo determinato a. s. 2021/22 PER IL PERSONALE ATA.

ECCO IL TESTO DELLA NOTA:

Il Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000), prevede quanto segue: “Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.

I Dirigenti Scolastici che ritengono necessario, per far fronte ai numerosi adempimenti, avvalersi della predetta possibilità di proroga oltre il 30 giugno 2022, dovranno prendere in considerazione tutte le situazioni che non consentono di far fronte, durante il periodo estivo, al normale funzionamento dell’istituzione Scolastica.

In particolare, dovrà essere considerata l’impossibilità di assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’utilizzo del personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale con particolare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico (esempio adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali).

Si forniscono di seguito i criteri e le situazioni di criticità da tenere in considerazione per ogni specifico profilo professionale:

Collaboratore scolastico:

  1. Esigenze connesse all’effettuazione di pulizie e sanificazioni imposte dalla necessità di presenza all’interno dei locali di attività didattiche o integrative di recupero e/o concorsuali obbligatorie durante il periodo estivo.
  2. elevato numero di personale non di ruolo (almeno il 50%) con nomina fino al 30 giugno 2022 rispetto al totale del personale in servizio, unitamente a:
    1. elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative;
    2. elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.

Assistente amministrativo

  1. esigenze connesse ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi, allo svolgimento di procedure concorsuali, o ad attività didattiche o integrative di recupero oppure a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico;
  2. elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative unitamente a:
    1. elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92;
    2. assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto;

Assistente tecnico
1) esigenze connesse alle attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.

I Dirigenti Scolastici provvederanno, con atto motivato, ad autorizzare le proroghe nei confronti del personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022, ferma restando la propria personale e diretta responsabilità, in specie sotto il profilo amministrativo-contabile e di eventuale ingiustificato aggravio all’erario, anche con riguardo alla durata del periodo della proroga. Le autorizzazioni dovranno specificare in modo analitico i compiti, le funzioni e le procedure ai quali verrà destinato il servizio del personale destinatario della proroga, nonché evidenziare la coerenza tra tali operazioni ed il tempo assegnato al prolungamento del contratto. Copia dei provvedimenti in questione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 24 giugno 2022 al Dirigente dell’UAT di riferimento.

Con riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del citato D.M. 430/2000 che prevede la possibilità di proroga nei confronti del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, qualora sia acclarata l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili. Il Dirigente Scolastico, con determinazione motivata, potrà quindi provvedere alla proroga per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze e per il tempo strettamente necessario.

Si evidenzia che allo stato attuale non sussistono disposizioni che consentano di prorogare alcuno dei contratti attivati ai sensi dell’art. 58, comma 4ter, del D.L. 73/2021 (incarichi temporanei “Covid”).

Il termine dei contratti stipulati ai sensi del predetto art.58, comma 4ter, del D.L. 73/2021 è stato prorogato fino al termine delle lezioni dell’a. s. 2021/22 con specifico stanziamento previsto dall’art. 1, comma 326, della legge 234/2021.

Risulta dunque chiaro che la possibilità di proroga prevista dal citato art. 1, comma 7, del DM 430/2000 non riguarda gli incarichi conferiti ai sensi del predetto art.58, comma 4ter, del D.L. 73/2021 in quanto i relativi contratti sono stati stipulati, come espressamente previsto dalla norma, fino al termine delle lezioni e sulla base di specifiche risorse finanziarie.

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulla impossibilità di utilizzare l’istituto della proroga per conferire un incarico di supplenza ex novo a personale che non sia già in servizio con supplenza al 30 giugno 2022.

COME SI VEDE NON C’E’ DA ASPETTARE ALCUNA NOTA MINISTERIALE IN QUANTO IL TUTTO E’ GIA’ DISCIPLINATO DAL REGOLANENTO SULLE SUPPLENZE