PRESENTAZIONE DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PERSONALE DELLA SCUOLA DAL 1^ SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO-

Il personale della scuola, dopo aver superato il periodo di prova, ed ottenuto la conferma in ruolo, matura il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera.

Tale beneficio consiste in  un procedimento che consente la valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dai docenti o dal personale ATA prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza.

La domanda va prodotta, come detto, dopo il superamento del periodo di prova: è valutato il servizio non di ruolo prestato per 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente o interrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia) mentre due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A e quattro mesi per i restanti profili e la conferma in ruolo.

Il fine della valutazione è di far rientrare i summenzionati periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il lavoratore nella spettante fascia stipendiale, con il conseguente eventuale aumento di stipendio 

L’istanza va presentata tramite la funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”, fruibile tramite il portale delle Istanze Online, che consente al personale di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno come stabilito dall’art 1 comma 209 della legge 107/2015.

Tramite anche l’altra funzione denominata  “Dichiarazione Servizi”, si potrà inoltrare l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

Successivamente, ma comunque, entro il successivo 28 febbraio, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico

Una volta inoltrata l’istanza da parte dell’interessato, la scuola di competenza dovrà valutare quanto riportato nella dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità SIDI.

Per poter emettere, comunque, il provvedimento, la scuola dovrà verificare che:

  • l’avvenuta registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della competente Ragioneria dello Stato;
  • l’avvenuto provvedimento di conferma in ruolo a seguito di positiva relazione sul periodo di prova;
  • la regolare produzione della relativa istanza documentata nei termini previsti dalla normativa vigente.
  • l’elenco dei  servizi pre-ruolo riconoscibili per i docenti nelle scuole secondarie sono i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parificate (sono escluse tutte le scuole materne).

Per i docenti delle scuole primarie sono invece riconoscibili i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (sempre escluse quindi le parificate e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi con esclusione delle scuole private.

Infine per gli insegnanti di scuola dell’infanzia sono validi gli stessi criteri degli insegnanti delle primarie.

Per il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo occorre che questi siano stati prestati con il possesso del titolo di studio e il titolo di specializzazione (per i docenti che hanno prestato servizio su posti di sostegno ad alunni portatori di handicap). Per coloro che maturano il diritto alla valutazione del servizio a partire dall’entrata in vigore della Legge 124/1999 non è più necessario perché il servizio è comunque valutabile.

Si badi che non  è valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso le scuole legalmente riconosciute e/o paritarie in quanto la Corte Costituzionale con la sentenza 180/2021 ha dichiarato  non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per cui ha confermato che il predetto servizio non è valutabile ai fini della carriera

Si ricorda che il diritto alla ricostruzione, ai sensi dell’art 2946 del Codice civile, cade in prescrizione dopo 10 anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ma scende a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire gli arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva. 

Giova sottolineare, comunque, che, relativamente alla sola prescrizione decennale in basse alla CIRCOLARE N.28 DEL 2.12.2021  DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO,  CHE QUI SI ALLEGA, VIENE STABILITO CHE :

“la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”

In ragione di tale assunto, confermato nel 2020, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – ha sancito che “,…… il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge”

In sostanza, quindi, il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni) fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall’articolo 2948 del codice civile.

Circolare-del-2-dicembre-2021-n.-28 ricostruzione carriera prescrizione

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