ORE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA: IL RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Ci vengono sottoposti quesiti in ordine alla gestione delle ore alternative alla Religione Cattolica con particolare riferimento al ruolo del Collegio dei Docenti.

Ebbene, come sempre, dobbiamo, per rispondere a tale quesito, rifarci a quanto compiutamente definito con apposita nota da parte dell’USR VENETO che, come sempre, a differenza dell’assente e ormai improduttivo Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, svolge il proprio compito di assistenza, consulenza e indirizzo per le scuole del Veneto.

Ebbene, il predetto ufficio scolastico regionale, proprio per l’a.s. 2023/2024 ha fornito con nota n. 25104 del 29.09.2023 alcune indicazioni operative,  al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Relativamente  all’OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE, la nota chiarisce che: 

“Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i
quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica sono le seguenti:

  • attività didattiche e formative;
  • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Quanto sopra, si ricorda, è ribadito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24”.

Per quanto concerne l’organizzazione delle predette attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987″

La predetta nota, poi, si occupa proprio del ruolo del Collegio dei docenti e così precisa: 

” E’ compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività. Si evidenzia che le ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non incidono né nella definizione dell’organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto.

Configurandosi come ore ulteriori rispetto all’organico, la loro durata nel corso dell’anno inizia con la citata opzione e si conclude con il termine delle attività didattiche.

Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

  1. prioritariamente attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno un orario di cattedra inferiore all’orario obbligatorio. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative;
    .
  2. nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, dell’O.M. n.112 del 06 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ribadito nella nota Ministeriale prot.n.43440 del 19 luglio 2023, provvedono alla copertura delle ore alternative alla Religione Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella rispettiva scuola con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato;
    .
  3. in subordine al punto b) secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 3, dell’O.M. n.112 del 06 maggio 2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ribadito nella nota Ministeriale prot.n.43440 del 19 luglio 2023, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali ore andranno attribuite prima al personale con contratto a tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo determinato.
    L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota 7181 del 7.5.2014 del MEF.
    L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
    .
  4. qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.

Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) e d) (stipula contratti a tempo determinato) e c) (ore eccedenti) la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2024 (conformemente a quanto stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016).”

Alcuni chiarimenti vengono forniti anche per quanto attiene all’eventuale utilizzo dei docenti di potenziamento, l’USR fa presente che:

“Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo).”

La nota, infine, si occupa anche del pagamento delle competenze al personale impegnato in detta attività, precisando che:

“La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che: “poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.

Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. in via residuale, personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo, sono liquidate come ore eccedenti sui gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base

Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

  • scuola dell’infanzia (cap. 2156) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • scuola primaria (cap.2154) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

  • scuola dell’infanzia (cap. 2156) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • scuola primaria (cap.2154) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149) p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore).

Per quanto concerne le funzioni SIDI si fa riferimento alla nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2178 del 4 settembre 2019 che aggiorna la precedente nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2966 del 1/9/2015 relativa alla gestione dei contratti in questione.

I contratti saranno inseriti al percorso Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola =>Rapporti di Lavoro/Indennità di Maternità in Cooperazione Applicativa =>Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di Religione, indicando dal menu a tendina “Supplenza annuale” utilizzando i consueti codici (N23 e N25).

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o con orario di cattedra inferiore a quello obbligatorio. In tali provvedimenti deve essere specificato il numero di ore da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far gravare la retribuzione.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. L’obbligatorietà’ di tali attività’ impone peraltro che le stesse vengano assicurate con il personale tenuto al completamento in via prioritaria rispetto alle altre attività’, pur previste dal Ptof, ma facoltative.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Si ribadisce che le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

Come previsto dall’art. 15 comma 2 della citata O.M. 112/2022, il servizio relativo alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado è valutato come servizio aspecifico.”

Riteniamo utile fornire tali chiarimenti,  che occorre evidenziare non possono essere circoscritte alle scuole del Veneto, ma trattando la materia in modo generale, e in assenza di indicazioni operative da parte del “nostro” USR PUGLIA, devono  e possono rappresentare un utile documento di riferimento normativo e organizzativo per tutte le scuole.