NON CI SIAMO: SUI LAVORATORI FRAGILI COLLOCATI IN MALATTIA ANCORA TANTA CONFUSIONE NELLE SCUOLE

Dobbiamo purtroppo assistere ancora a tante incertezze e confusione nelle scuole a proposito del trattamento del personale scolastico dichiarato “lavoratore fragile” e, per l’effetto, a seguito della visita medica collocato in malattia.

Ebbene, precisiamo che, ai sensi della Circolare congiunga del Ministero del Lavoro e della Salute del 4.9.2020-clicca qui per scaricare-  sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19. Il tutto a prescindere dal fatto che si siano o meno sottoposte al ciclo vaccinale.

Le assenze conseguenti a tale situazione danno diritto ad assentarsi e tale periodo è equiparato al ricovero ospedaliero (situazione prorogata sino al 31 dicembre 2021)

Tale diritto consiste nel diritto di potersi assentare dal lavoro con equiparazione del periodo di assenza a degenza ospedaliera, per l’effetto non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto. La tutela è riconosciuta ai lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, la cui prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità di lavoro agile.

Tale previsione, prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020,  inizialmente previsto solo fino al 30 aprile 2020, è stato prorogato più volte dai diversi testi di legge che si sono susseguiti in materia.

Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell’assenza equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili non collocabili in smart working, prevedendo quindi la copertura completa per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. 

La legge n. 133 del 24 settembre 2021, legge di Conversione del cosiddetto Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021),  ha introdotto l’art. 2 ter, che non ha solo prorogato il diritto allo smart working ma ha reintrodotto per i lavoratori fragili il diritto all’assenza da lavoro equiparata a ricovero ospedaliero fino al 31 dicembre 2021, quindi fino alla fine dello stato di emergenza.

Questo significa, in sostanza, la possibilità – fino a fine anno – per tutti i lavoratori fragili pubblici e privati, con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, di assentarsi dal lavoro, vedendosi equiparata la suddetta assenza al ricovero ospedaliero, con esclusione del periodo di assenza dal computo del periodo di comporto. 

DIRITTO ALLO SMART WORKING
(prorogato fino al 31 dicembre 2021)

I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Il diritto allo smart working è stato introdotto dal comma 2 bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020) e, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione in legge del cosiddetto Decreto Green Pass (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021).

CONCLUDENDO:
• assenza equiparata a ricovero ospedaliero (con apposito certificato): 17 marzo – 15 ottobre 2020 (ai sensi di DL n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, con proroga inserita nel DL n. 104/2020) + 1 gennaio – 28 febbraio 2021 (ai sensi della Legge n. 178/2020, ovvero Legge di Bilancio) + 1 marzo – 30 giugno 2021 (ai sensi del DL Sostegni) + 1 luglio – 31 dicembre 2021 (ai sensi della Legge 133/2021);

• diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di smart working: 17 marzo 2020 – 31 dicembre 2021, senza soluzione di continuità.

Ci auguriamo che con questa breve sintesi, si possa ridare serenità ai tanti lavoratori della scuola che, non poche volte, sono sottoposti a vere e proprie “angherie” e “minacce” da parte delle istituzioni scolastiche di appartenenza.