Legge Regionale 3 novembre 2016 n. 30: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas <> in ambiente confinato”.

Si intende richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche su quanto previsto dalla Legge Regionale 3 novembre 2016 n. 30.

Con tale disposizione, la Regione Puglia ha stabilito che, a partire da novembre 2016 ed entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della predetta disposizione, gli esercenti di tutti gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, nonché degli edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei fabbricati residenziali devono provvedere ad “avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Puglia”. La legge dispone che, in caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, pena – in mancanza – la “sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità”

Ciò posto, appare evidente che tale obbligo ricade sui proprietari degli immobili scolastici, nella fattispecie COMUNI E PROVINCE, per cui consigliamo le scuole di segnalare, a scanso di responsabilità, tale adempimenti, ciascuno per la parte di competenza, agli enti locali proprietari delle strutture scolastiche