IL VINCOLO TRIENNALE DI PERMANENZA NELLA SCUOLA ASSEGNATA: LE VARIE CASISTICHE

L’art.2 comma 2 del CCNI relativo alla mobilità 2021/2022 così recita: 

“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Ciò posto, ci pervengono molti quesiti in ordine alla portata di tale vincolo (in particolare trae in inganno l’indicazione del vincolo se si è indicato “codice distretto sub-comunale che, ovviamente si riferisce alle grandi città nelle quali sussistono più distretti scolastici), per cui riteniamo utile indicare le varie fattispecie di mobilità ottenute con decorrenza dall’a.s.  2019/2020 –  2020/2021 ovvero dal prossimo 1.9.2021 per le quali sussiste il vincolo di permanenza nella scuola e non è possibile produrre domanda per l’a.s. 2021/2022 ovvero se si ottiene il trasferimento dal 1.9.2021 per il prossimo triennio 

SI CHIARISCE, QUINDI, CHE i  docenti rientranti nel vincolo triennale sono tutti coloro che hanno  ottenuto la mobilità volontaria su una scuola indicata con codice specifico ovvero se si tratta di mobilità professionale anche con indicazione codice comune di titolarità precedente

  1. Mobilità territoriale
    trasferimento provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento provinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento interprovinciale da posto comune a sostegno su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento provinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento interprovinciale da sostegno a posto comune su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • trasferimento provinciale da posto comune a sostegno con preferenza sintetica nel comune di titolarità
    • trasferimento provinciale da sostegno a posto comune con preferenza sintetica nel comune di titolarità
  2. Mobilità professionale
    I docenti soddisfatti nella mobilità professionale sono interessati dal vincolo triennale nei seguenti casi:
    • passaggio di cattedra provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • passaggio di cattedra interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • passaggio di cattedra provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità
    • passaggio di ruolo provinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • passaggio di ruolo interprovinciale su una scuola richiesta con preferenza analitica
    • passaggio di ruolo provinciale con preferenza sintetica nel comune di titolarità