DEFINIZIONE GRADUATORIE INTERNE PER RILEVAZIONE SOPRANNUMERARI DA PARTE DELLE SCUOLE: ISTRUZIONI PER L’USO

Dopo la pubblicazione dell’O.M. relativa alla mobilità del personale della scuola per il prossimo anno scolastico, e a seguito anche della definizione dei relativi organici di diritto, si rende necessario formulare da parte delle scuole le graduatorie interne di istituto al fine di individuare eventuali situazioni di soprannumerarietà.

I docenti, per i quali non vi sia posto disponibile  nell’organico valido per il successivo anno scolastico sul posto o  cattedra nella quale sono titolari, vengono individuati come perdenti posto in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati soprannumerari coloro che nella graduatoria si trovano in ultima posizione.

VEDIAMO COME SI DETERMINA LA SITUAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA’ 

I docenti che rischiano di diventare soprannumerari sono, quindi, quelli in coda nella graduatoria interna di istituto, che possono essere coloro che hanno un punteggio
inferiore o coloro che sono arrivati nella scuola nello stesso anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, per movimento in entrata o immissione in ruolo, docenti che, come “ultimi arrivati”, per l’anno di arrivo vengono inseriti in ultima posizione nella graduatoria a prescindere dal punteggio.

Tale disposizione è contenuta  nel CCNI sulla mobilità, dove per tutti gli ordini e gradi di istruzione, negli articoli 19 comma 7 e 21 comma 11, si stabilisce quanto
segue:

“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli
anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI INFANZIA E PRIMARIA: 

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, su posti speciali, su posti di sostegno e, limitatamente alla scuola Primaria, su posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola Primaria attivati presso i centri territoriali.

L’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI NELLA SCUOLA SECONDARIA

Per l’individuazione dei docenti soprannumerari nella scuola Secondaria di I e II grado è necessario che nell’organico non sia possibile costituire, per la loro classe di concorso, cattedra di 18 ore, neanche con completamento esterno mediante costituzione di cattedra orario esterna. Come chiarisce, infatti, l’art.21 comma 1 del CCNI, “Non si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento [….]”

INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI DI SOSTEGNO 

L’individuazione dei soprannumerari per posti di sostegno viene effettuata diversamente a seconda dell’ordine o grado di istruzione in cui il docente è titolare.
I criteri seguiti sono gli stessi per scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, mentre cambiano per la scuola Secondaria II grado.

Nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado l’individuazione dei soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata distintamente per ciascuna
tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell’udito; C) minorati psicofisici. Per ogni tipologia si predispongono, quindi, distinte graduatorie. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della
stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Nella scuola Secondaria di II grado l’individuazione dei docenti soprannumerari per i posti di sostegno viene effettuata, invece, senza distinzione per area disciplinare e per tipologia di sostegno. I docenti titolari sul sostegno vengono inseriti, quindi, in un’unica graduatoria interna di istituto.

INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI SCUOLA PRIMARIA TITOLARI SU POSTO COMUNE E/O LINGUA 

Nell’organico della scuola Primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Nella scuola Primaria il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’ istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

GLI ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità, alla
formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie interne di istituito, distinte per tipologia di posto e/o per classe di concorso,
comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola. Il Dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento

Sulla base del nuovo organico e delle graduatorie predisposte, il Dirigente scolastico individuerà i docenti soprannumerari ai quali dovrà immediatamente notificare per iscritto la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento , invitandoli a presentare domanda di trasferimento

I DOCENTI RILEVARI SOPRANNUMERARI – ADEMPIMENTI 

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento, il modulo domanda predisposto a livello ministeriale nei termini previsti dall’O.M. sulla mobilità, o anche oltre tali termini se la posizione di soprannumero viene notificata oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda. Nel primo caso potranno presentare la domanda compilata e inviata online nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline.

Nel secondo caso dovranno presentare domanda in forma cartacea, essendo ormai chiuse le funzioni su IstanzeOnline.

I docenti individuati come perdenti posto, infatti, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata come docente soprannumerario
sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo. 

Il docente soprannumerario non è obbligato a presentare domanda di trasferimento, ma è tenuto comunque alla compilazione di una parte del modulo domanda. Come chiarisce, infatti, il contratto sulla mobilità, l’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente scolastico, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), deve compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.

Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, deve compilare, inoltre, apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il Dirigente scolastico provvede a
comunicare tutti i dati necessari all’ufficio territorialmente competente che dovrà effettuare un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite ed apportare le eventuali rettifiche.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

A tal fine è presa in considerazione la tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, annessa al C.C.N.I.  sottoscritto in data 6/3/2019 e valido per il triennio 2019/20-2021/22, avendo cura di effettuare la valutazione in riferimento alle note comuni alla detta tabella dei trasferimenti e alla relativa premessa, giacché esse operano alcune distinzioni fra mobilità volontaria, o a domanda e mobilità d’ufficio, ed è di quest’ultima che occorre tener conto. Vediamo quali sono queste differenze, partendo dalla valutazione dei titoli di servizio.

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Nella mobilità d’ufficio, utile all’individuazione del soprannumerario, è valutato 6 punti ad anno, al pari della mobilità volontaria , il servizio nel ruolo di attuale appartenenza .Esso , se prestato su piccola isola o su posto di sostegno dal docente titolare su tale tipologia di posto si raddoppia.

Nella valutazione dell’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica i criteri seguiti sono differenti a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no. Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.

SERVIZIO PRESTATO IN ALTRO RUOLO

Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.
Nella mobilità d’ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa quanto segue:
gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni)
nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia.

SERVIZO PRE-RUOLO

Nella mobilità a domanda volontaria, il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne di istituto viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.

CONTINUITA’

La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.
Il punteggio spettante si calcola con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato almeno un triennio nella scuola di titolarità.
Nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d’ufficio, si prescinde dal triennio e il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità.

SI VALUTA, inoltre, anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio continuativo di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità in una o più scuole dello stesso comune diverse da quella di attuale titolarità. Il punteggio per la continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità.

Docenti della scuola primaria

I docenti della scuola primaria che abbiano prestato servizio come docenti specializzati o specialisti per la lingua inglese a partire dall’a.s. 92/93 fino all’a.s. 97/98 hanno diritto al punteggio previsto dalla lettera C1 della tabella di valutazione e nella mobilità volontaria che in quella d’ufficio.

Bonus 10 punti

La lettera D della tabella di valutazione attribuisce 10 punti al docente che per un triennio compreso fra gli anni 2000/01 e 2007/08 non abbia prodotto domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, o, pur presentandola, l’abbia revocata o non abbia ottenuto il movimento richiesto.  L’aver ottenuto, a seguito di domanda di trasferimento interprovinciale, il movimento richiesto fa mantenere il detto punteggio precedentemente maturato.

VALUTAZIONE-TITOLI-E-SERVIZIO-GRADUATORIE-INTERNE-2021