GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO E SITUAZIONI DI SOPRANNUMERARIETA’

Ci viene segnalato che alcune scuole hanno già predisposto le graduatorie interne di istituto ovvero le stanno approntando e, nel contempo, senza attendere l’approvazione dell’organico di scuola da parte degli uffici scolastici provinciali, comunicano per le vie brevi (se non in forma ufficiale…) la situazione di soprannumerarietà al personale docente in servizio.

Ciò posto, appare evidente che tale procedura non solo non è conforme a quanto previsto dalla O.M., ma potrebbe aver determinato errori nella stessa compilazione in quanto i titoli valutabili sono quelli alla scadenza della domanda di mobilità (13 aprile).

L a predisposizione delle graduatorie interne di istituto deve essere definita entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, con la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti tutti gli insegnanti titolari nella scuola.

Per l’a.s. 2021/2022 tale termine è fissato al 28 aprile 2021.

La definizione degli organici delle scuole di ogni ordine e grado, fra l’altro,  non è ancora stata portata a termine nè è stata fornita la dovuta informativa alle OO.SS. per cui l’organico proposto delle scuole deve essere approvato dagli stessi uffici scolastici.

Alcune scuole, inoltre, avendo avuto una riduzione di ore (nella proposta di organico) si sono affrettati a comunicare ai docenti una presunta situazione di soprannumerarietà invitandoli già a fare domanda. Vogliamo rassicurare i predetti docenti che non solo non devono fare domanda se non dopo l’approvazione dell’organico e solo a seguito della dichiarazione ufficiale di soprannumerarietà

Infatti, può accadere che pur essendosi verificata una riduzione di ore nella scuola (per esempio da 18 a 12) comunque si resti titolare perchè l’UST completa la cattedra assegnando (per esempio le 6 ore) le ore necessarie presso altra scuola e formando in tal modo una cattedra oraria esterna.

Altra questione che da sempre viene trattata in modo non ottimale da parte dei dirigenti scolastici è proprio la stessa formazione della graduatoria del personale soprannumerario

Qui ci teniamo a ribadire che:

  1. L’ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO RIGUARDA
    a) Docenti con Disabilità e gravi motivi di salute (personale scolastico non vedente o emodializzato)                   b) Docenti con disabilità personale o che ha bisogno di particolari cure continuative                             c)Assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile                                                                                                d)Docenti che ricoprono  cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali                                                                                                                                                                                                                                                               Si richiama l’attenzione sul punto C).  L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza per assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore disabile, si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Tale precedenza quindi non spetta in ogni caso se il comune di assistenza ricade in una provincia diversa da quella di titolarità.

    Inoltre, qualora la scuola di titolarità si trovi in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza il comune di assistenza o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. In alternativa, è possibile anche indicare una o più istituzioni scolastiche nel comune di assistenza prima di indicare il comune o distretto sub comunale di assistenza.
    Si badi che tale seconda condizione opera pur sempre all’interno della provincia di assistenza per cui in ogni caso l’esclusione della graduatoria non può avvenire nel caso in cui la provincia di titolarità e quella di assistenza non coincidano.                                                                                                                                                    I docenti da individuare come perdenti postoI primi docenti individuati perdenti posto sono:

    A) i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti con decorrenza dal precedente primo settembre (2020) per mobilità a domanda volontaria. Sono compresi i neo immessi in ruolo (GAE e concorso 2016)

    Successivamente sono individuati perdenti posto                                                                                                    B) i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra (dal 2017 a ritroso), ovvero dal precedente primo settembre (2018) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.Per quanto detto, è evidente  che i docenti trasferiti nella scuola dal precedente primo settembre 2020 rispetto al momento in cui si determina la graduatoria per l’a.s. 2021/2022, perché trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, sono considerati docenti facenti già parte dell’organico e quindi non ultimi arrivati a domanda volontaria. Non possono quindi essere considerati in coda alla graduatoria.

    Caso diverso è quello del docente che era già perdente posto negli anni precedenti (ottennio) e che aveva prodotto domanda online di rientro. Tale docente se arrivato l’1/9/20 perché aveva espresso l’attuale scuola nelle preferenze, ovviamente in subordine alla scuola di ex titolarità in cui chiedeva di rientrare e non è rientrato per mancanza di posti, allora è considerato a domanda volontaria. Deve essere considerato in coda alla graduatoria

    Facciamo un esempio: 

    1.  Il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1//9/2020 non può che essere il docente dichiarato perdente posto nel mese di aprile 2020, ovvero nell’anno scolastico 2019/20. Tale docente ha prodotto domanda cartacea e non essendosi poi liberato il posto in organico di diritto nella propria scuola, è stato trasferito d’ufficio oppure soddisfatto in una delle preferenze espresse nel modulo cartaceo (a “domanda condizionata”). Quindi arriva nella nuova scuola l’1/9/2020 acquisendo per la prima volta una nuova titolarità (per il 2020/2021  è la prima volta che richiede il rientro nell’ex scuola). In questo caso non può andare in coda nella graduatoria.

    ALTRO ESEMPIO

    B) Docente che è già perdente posto dagli anni precedenti al 2019/20 è già in una “nuova” scuola rispetto a quella in cui ha perso il posto.
    Tale docente, come si sa, ogni anno e per 8 anni inoltra domanda di rientro con modalità online indicando la scuola in cui ha perso il posto, la tipologia di posto e poi tale scuola è inserita come prima preferenza nel modulo online affinché si continui a mantenere il diritto di rientro e la continuità acquisita.
    Se però l’indicazione della prima preferenza è obbligatoria, e che riguarda l’ex scuola di titolarità (al fine di mantenere il diritto di rientro), di contro non è obbligatorio inserire altre preferenze (Infatti, in questo caso, se il docente non dovesse esprimere altre preferenze e non dovesse ottenere il rientro nella sua ex scuola rimarrebbe titolare nella scuola in cui ha già una nuova titolarità). Laddove abbia espresso altre preferenze rispetto alla scuola di titolarità ed abbia ottenuto il trasferimento con effetto 1.9.2020 in scuola posta in ordine successivamente a quella di titolarità, deve essere posto quale ultimo in graduatoria in quanto non si tratta di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata ma come trasferimento a domanda.

    Il docente, poi, che ha prodotto domanda di rientro nell’ottennio nella scuola di titolarità ed abbia ottenuto dal 1.9.2020 il rientro, ovviamente non va posto in coda in graduatoria, ma insieme ai docenti già titolari della scuola.