DOMANDE DI TRASFERIMENTO E BENEFICI LEGGE 104 PER ASSISTENZA DISABILE GRAVE

Alla presentazione della domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico sono interessati sia i docenti che il personale ata.

Nella presentazione della domanda molta attenzione deve essere riservata alle modalità attraverso cui si chiedono i benefici di cui alla legge 104 per assistenza a genitore disabile in situazione di gravità

A tal proposito occorre premettere che per assistere il genitore (o altro parente previsto dalla normativa e alle condizioni richiamate dal CCNI relativo alla mobilità) occorre distinguere 3 concetti fondamentali: residenza, domicilio e dimora.

I tre presupposti sono diversi fra loro e  indicano situazioni differenti.

Ciò detto, esaminiamo le tre diverse situazioni:

Il domicilio è il posto in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari, in base a quanto previsto dall’art. 43 del codice civile. Tale situazione è diversa invece da quella della  residenza, intesa come il luogo in cui il soggetto vive abitualmente, sia dalla dimora, che è il posto nel quale una persona soggiorna temporaneamente.

Un esempio di dimora è la casa per le vacanze, in cui si soggiorna solo nel periodo estivo. Nella maggior parte dei casi, domicilio e residenza coincidono, ma tale coincidenza può anche non esserci.

Per scegliere il domicilio, la legge non richiede alcun atto formale e, dunque, non è prevista la registrazione pubblica. È sufficiente, infatti, un’autocertificazione scritta, nella quale l’interessato indica il posto scelto, con il relativo numero civico e il nome del Comune. Allo stesso modo, anche per il cambio di domicilio non ci sono adempimenti particolari, ma basta un’ulteriore autocertificazione.

Ci sono varie tipologie di domicilio. In particolare:

  • volontario, scelto autonomamente da una persona;
  • legale, deciso dalla legge per alcune categorie. Per esempio, i minori devono avere il domicilio nel luogo in cui risiede la famiglia o il tutore;
  • generale, nel quale una persona fissa la sede principale dei propri affari ed interessi. Per esempio, il libero professionista che elegge il domicilio presso il proprio studio;
  • speciale, in cui un soggetto stabilisce la sede di specifici affari o atti;
  • digitale, che favorisce la comunicazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

Il domicilio temporaneo è una sorta di domicilio speciale, perché si tratta del posto in cui un soggetto si trasferisce provvisoriamente.

Un esempio è il domicilio temporaneo sanitario, che può ottenere chi, per varie ragioni, non si trova nella residenza abituale. Poiché anche a tali persone spetta l’assistenza sanitaria continuativa, possono scegliere un medico di base nel luogo in cui si trovano.

Ma i tipi di domicilio temporaneo sono numerosi, perché si ricollegano ai motivi per i quali vengono richiesti. Per esempio, in seguito a spostamenti per ragioni di lavoro o di studio, oppure per assistere un familiare che si trova in un Comune differente o, infine, per motivi di salute, per sottoporsi a cure mediche in una struttura lontana dalla propria residenza.

Se per esempio facciamo riferimento alla domanda per ottenere il congedo straordinario per legge 104 (non i tre giorni di permesso) è necessario che il soggetto richiedente e il disabile abbiano la medesima residenza anagrafica. Tale prevede una deroga ladddove ci troviamo di fronte ad uno stesso indirizzo e numero civico, ma interni differenti.

Il domicilio, invece, non è sufficiente per fare domanda di congedo. Infatti, mentre la residenza si configura come la dimora abituale di una persona, il domicilio è definito ‘il luogo in cui ha stabilito interessi o affari.’

Nel caso in cui caregiver e persona con disabilità dovessero vivere in due comuni differenti, c’è un’ulteriore possibilità ammessa dalla legge cioè la dimora temporanea.

Chi risiede in un comune da almeno 4 mesi può richiedere di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea. In questo modo il caregiver può usufruire del congedo straordinario senza la necessità di cambiare la propria residenza (o quella della persona con disabilità). C’è però un limite a questa opportunità, ossia la durata. Infatti, trascorsi 12 mesi, non si è più considerati temporanei e quindi bisogna spostare la residenza. L’ufficiale d’anagrafe può anche procedere d’ufficio.

Se quanto sopra enunciato vale per ottenere il congedo straordinario, occorre dire che il CCNI relativo alla mobilità del personale della scuola prevede, indica precisi requisiti per ottenere il trasferimento usufruendo di tale precedenza, infatti occorre necessariamente avere  convivenza con il soggetto disabile da assistere (la deroga è prevista se si è residenti nello stesso stabile e numero civico anche se in appartamenti diversi).

Per quanto sopra esposto si fa presente che, salvo improbabili modifiche al nuovo CCNI relativo alla mobilità per l’a.s. 2023/2024, che  per ottenere la precedenza per assistenza ai genitori, precedenza che opera solo per trasferimenti all’interno della provincia con esclusione dei trasferimenti all’interno del comune di residenza, e non per i trasferimenti interprovinciali, occorre:

  1.  la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
    ▪ documentata impossibilità del coniuge del soggetto disabile di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
    ▪ impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
    ▪ essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto, è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge). Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante altresì precisare che l’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Ed ecco qui la precisazione relativa alla convivenza:
▪ Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi o nei casi di dimora temporanea (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884). Si riferisce altresì al concetto di convivenza nei casi di dimora abituale.